| T O P I C R E V I E W |
| mari |
Posted - 17/02/2009 : 08:46:27 lo studio che elabora le buste paga (contratto regioni autonomie locali) applica come divisore per il calcolo delle indennità orarie 151,67 con questa motivazione: "Considerato che al personale del vostro ente dovrebbero essere applicate le disposizioni dell'art. 22 del CCNL dell'1.04.1999 (Riduzione orario a 35 ore settimanali per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale) il divisore mensile è previsto al comma 3 art. 52 del CCNL del 14/9/2000 che testualmente recita: "La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai sensi dell'art. 22 del CCNL dell'1.04.1999 si procede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore". nell'Ente però non è mai stato stipulato un contratto integrativo a riguardo (delibere, contratti individuali e calcoli orari mensili sono sempre stati effettuati sulle 36 ore). è corretto il comportamento dello studio?grazie |
| 2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| mari |
Posted - 18/02/2009 : 12:44:30 noi comunque siamo una ipab trasformata in asp. da quel che so nella nostra zona quasi nessuna ipab ha applicato tale riduzione dell'orario di lavoro. ringrazio per la cortese attenzione e per la risposta |
| PaoloGros1958 |
Posted - 17/02/2009 : 10:53:55 Atteso che la riduzione dell'orario di lavoro per il personale del comparto Regioni ed Enti locali non può avvenire indiscriminatamente per tutti, bensì, come prevede l'art. 22, comma 1 del CCNL 1999, solo per coloro sono impiegati a regimi di orario di lavoro articolati in turni o secondo una programmazione plurisettimanale. (E' quanto ha stabilito la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, nella motivazione della sentenza n. 372 depositata il 14 giugno scorso)
Valutato poi che l’articolo 22, comma 1, del contratto collettivo del personale degli enti locali 1998/2001, avente efficacia dalla data dell’1/4/1999, ha previsto che al personale adibito in regime orario articolato in più turni, ovvero a quello impiegato secondo una programmazione plurisettimanale, sia applicata una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. Il comma 3 dello stesso articolo 22 del C . C. N. L. 1998/2001 ha inoltre ribadito il principio secondo cui l’articolazione dell’orario di lavoro è determinata dagli enti locali, previo espletamento delle procedure di contrattazione di cui all’art. 4 del contratto collettivo:
Cio' stante : correttamente il vostro studio suggerisce di applicare l'art.22 poiche' sicuramente avrete personale in turno . Se pero' avete personale in turno senza che questo sia stato previamente contrattato tanto e' palesemente illegittimo . Ergo il comportamento scorretto e' del comune che applica turni non avendo dato attuazione alla norma stessa come sopra illustrato. In assenza di contrattazione decentrata a riguardo l'ente non puo' in modo univoco determinare turnazione . Si valuti che detti importi si avvalgono del fondo salario accessorio ed alla Corte entro maggio si dovra' dimostrare anche che la turnazione proviene da corretta contrattazione. Se esistessero dipendenti non a turno gli stessi con causa di lavoro avrebbero riconosciute le loro ragioni in quanto il fondo produttivita' collettiva diminuisce a favore dei turni non sorretto da contrattazione alcuna. Vi consiglio di provvedere , anche in sanatoria, con contrattazione decentrata. |
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