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 LIMITI DI ETA PER RIMANERE IN SERVIZIO

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T O P I C    R E V I E W
GIUSEPPE Posted - 12/02/2009 : 17:33:22
UN DIPENDENTE CHE COMPIE 67 ANNI DI ETA' A SETTEMBRE 2009 ,CHE DUE ANNI PRIMA HA RICEVUTO DALL'ENTE LA PROROGA BIENNALE PER RIMANERE IN SERVIZIO, PUO OTTENERE UNA NUOVA PROROGA COME DICE IL SINDACATO?
15   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
GIUSEPPE Posted - 05/03/2009 : 15:07:43
GRAZIE
PaoloGros1958 Posted - 05/03/2009 : 13:59:17
Manterrebbe aprile 2009 come finestra.
Mi sa' che non ci stai pero' con i tempi che sono molto ristretti. ( l'Inpdap Torino richiede la pratica tre mesi prima )
Consiglierei di optare per luglio 2009.
GIUSEPPE Posted - 05/03/2009 : 13:30:39
AVEVA MATURATO I REQUISITI GIA' NEL SETTEMBRE DEL 2007 PRIMA DI OTTENERE LA PROROGA PER ALTRI DUE ANNI
PaoloGros1958 Posted - 05/03/2009 : 12:10:24
a questo link : http://files.splinder.com/script8b1e3b9ee95c8518e72d93cfad286a3.pdf

trovi la circolare Inps 60 di maggio 2008 con tutte le tabelle e casistiche per vecchiaia ed anzianita' con le uscite possibili
PaoloGros1958 Posted - 05/03/2009 : 11:54:13
Considerato che non hai indicato se il dipendente abbia o meno maturato e se si quando il diritto a pensione elenco alcune possibilita' sperando di fare cosa utile.

I lavoratori che maturano prima del 31.12.2007 il diritto alla pensione (di anzianità o di vecchiaia hanno garantito il diritto al pensionamento con i requisiti previsti prima del 2008.

Dal 2008: Il meccanismo delle finestre è diventato ancora più complicato dopo le modifiche apportate dalla a legge 247 / 2007. Per la pensione di anzianità il vecchio calendario con quattro uscite annuali a cadenza trimestrale (gennaio, aprile, luglio e ottobre) è rimasto solo per chi può far valere 40 anni di contributi; mentre le finestre sono state ridotte a due nel corso dell'anno per coloro che hanno un'anzianità inferiore. I dipendenti possono mettersi in pensione dal 1° gennaio o dal 1° luglio a seconda che i requisiti di età e di contribuzione siano stati raggiunti nel primo o secondo semestre dell'anno precedente. L'attesa per il primo assegno è ancora più lunga per gli autonomi che nelle stesse condizioni riceveranno il primo assegno con un ulteriore ritardo di 6 mesi.
C'è da considerare, inoltre, che ora anche la pensione di vecchiaia è soggetta al regime delle finestre con quattro uscite annuali nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
Pensione di anzianità. Il 1° gennaio si apre la prima finestra del 2009 per l'uscita dal lavoro con la pensione di anzianità secondo le regole fissate dalla legge 247/2007.
Lavoratori dipendenti.Ne possono approfittare coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:
a) Hanno raggiunto, alla data del 30 giugno 2008, almeno 35 anni di contributi e 58 di età. Chi può far valere entrambi i requisiti nel secondo semestre dell'anno dovrà attendere il primo luglio del 2009 per ricevere il primo assegno. Così come è congegnato, il meccanismo penalizza coloro che maturano il diritto all'inizio di ogni semestre mentre favorisce quanti lo perfezionano verso la fine. Con la finestra di gennaio il semaforo diventa verde anche per le donne che si sono avvalse dell'opzione per il sistema contributivo e possono far valere 35 anni di contributi e 57 anni di età al 30/6/2008.
b) Hanno raggiunto, a qualsiasi età, almeno 40 anni di contributi. Sia per la prossima tornata che per quella successiva di aprile il requisito contributivo è sufficiente per acquisire il diritto in quanto non viene chiesta, come per le finestre di luglio e ottobre, un'età minima di 57 anni. Accade, pertanto, che chi matura il massimo dell'anzianità nel secondo semestre dell'anno, con meno di 57 anni di età, è doppiamente avvantaggiato rispetto a chi lo raggiunge nel periodo 1° gennaio-30 giugno. Non solo l'attesa per la pensione è più breve ma diminuisce anche il numero di mesi non utilizzabili ai fini del calcolo della pensione, visto che il periodo eccedente i 40 anni non viene comunque conteggiato
Ecco le finestre d'uscita per lavoratori con meno di 40 anni di contributi
1° gennaio 2009
Dipendenti con 35 anni di contributi e 58 anni di età (requisiti maturati entro il 30 giugno 2008)
1° luglio 2009
Dipendenti con 35 anni di contributi e 58 anni di età (requisiti maturatio entro il 31 dicembre 2008)

debeppe Posted - 05/03/2009 : 11:50:43
1° gennaio dell'anno successivo
GIUSEPPE Posted - 05/03/2009 : 11:30:14
ASSODATO L'IMPOSSIBILITA' ALLA PERMANENZA IN SERVIZIO FINO A 70 ANNI ,SCADENDO LA PROROGA DAI 65 A 67 IN SETTEMBRE , QUANDO SI APRE LA PRIMA FINESTRA UTILE PER LA PENSIONE
debeppe Posted - 16/02/2009 : 13:51:57
quote:
Originally posted by GIUSEPPE

UN DIPENDENTE CHE COMPIE 67 ANNI DI ETA' A SETTEMBRE 2009 ,CHE DUE ANNI PRIMA HA RICEVUTO DALL'ENTE LA PROROGA BIENNALE PER RIMANERE IN SERVIZIO, PUO OTTENERE UNA NUOVA PROROGA COME DICE IL SINDACATO?



Ripartiamo dall'inizio. La risposta alla suddetta domanda non può che essere negativa, né si può fare ricorso alla normativa vigente al momento della domanda di permanenza in servizio di ulteriori 2 anni poichè effettuata dopo che il Bersani aveva soppresso la possibilità di permanere in servizio fino a 70 anni.
Quindi ora è possibile permanere in servizio fino a 67 anni di età: la differenza rispetto al passato è che mentre prima era un diritto del dipendente (l'amministrazione non poteva negarglielo), dopo il 112/08 è l'ente che decide.
Tutti gli altri discorsi (costo del personale, eventuali rilievi della corte dei conti) sono evidentemente superflui perchè la permanenza in servizio fino a 70 anni non è possibile.


PaoloGros1958 Posted - 16/02/2009 : 12:48:00
Raccogliendo umilmente l'invito a consultare correttamente le banche dati e ringraziando i colleghi per la puntuale disanima , dopo aver correttamente consultato la banca dati mi rimane il dubbio sul lungo periodo transitorio riferibile al quesito originario di Giuseppe
infatti :
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 284. L'art. 33 della legge «Bersani» inizia un percorso di revisione dell'istituto, finalizzato al contenimento della spesa per il personale pubblico e coordinato con le altre disposizioni tese a tal fine. La nuova disciplina, sopprimendo il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992, abroga la facoltà di trattenimento in servizio fino ai 70 anni, limitando tale diritto, indistintamente per uomini e donne, alla possibilità di optare per un trattenimento biennale oltre il compimento del 65° anno, età che peraltro il personale femminile poteva e può raggiungere in applicazione della norma di equiparazione al regime maschile disposta dall'art. 4 della legge n. 903/1977, tutt'ora vigente. L'esercizio dell'opzione e l'ottenimento del prolungamento della vita lavorativa oltre il 65° anno di età permane comunque, prima dell'entrata in vigore del Decreto «Brunetta», quale diritto incondizionato del lavoratore.
f) D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Assodato che, al termine di questa odissea legislativa e giurisprudenziale, il pubblico dipendente ha attualmente la possibilità di essere trattenuto in servizio, nelle seguenti ipotesi:
- da 60 a 65 anni di età, se donna, in applicazione della legge n. 903/1977 e del «Codice delle pari opportunità» di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- per un biennio oltre l'età massima ordina mentale ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992.
Occorre ora valutare la portata dei commi da 7 a 10 della disposizione in esame, che incidono esclusivamente su tale concetto di «diritto incondizionato» al trattenimento in servizio per contribuire a realizzare gli scopi più generali della norma che sono dichiaratamente rivolti a una riduzione nel numero e nel peso economico del personale dipendente pubblico.
Il comma 7, introduce un successivo periodo al testo rimasto in vigore dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992, introducendo una esplicita facoltà dell'amministrazione/datore di lavoro, di accogliere (e quindi anche di rigettare) la richiesta di trattenimento in servizio, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali e in relazione alla particolarità e specificità della professionalità detenuta dal lavoratore richiedente, e in relazione all'impatto che il trattenimento (ovvero il pensionamento) potranno avere sull'efficiente andamento dei servizi. Dal punto di vista procedurale la nuova norma introduce ampi e perentori termini di preavviso per la presentazione dell'istanza (da 24 a 12 mesi prima della data di maturazione dell'età per il collocamento a riposo).
La norma novellata introduce quindi ampi margini di discrezionalità nell'azione dell'amministrazione, il che solleva un concreto problema che solo apparentemente ha carattere operativo, ovvero la definizione del «livello» di esercizio di questa discrezionalità. Il problema è cioè definire se tale discrezionalità può essere esercitata da chi detiene ed esercita i poteri del «privato datore di lavoro», come parrebbe logico nell'ottica di privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico introdotta dal D.Lgs. n. 165/2001, ovvero se prevalgano esigenze più ampie in termini di utilizzo equilibrato e non discriminatorio di tale potere. Nella sostanza: è opportuno che sia il dirigente, responsabile della gestione del rapporto di lavoro in questione, a valutare personalmente e senza linee guida, quelle esigenze di carattere organizzativo che consiglino o pregiudichino il trattenimento e ad adottare conseguentemente l'atto (motivato) di accoglimento o rigetto del trattenimento richiesto, ovvero è opportuno che tale discrezionalità sia in qualche modo guidata, e quindi a sua volta condizionata, da linee e criteri definiti in altra sede?
Sul punto la circolare n. 10/2008 del Dipartimento funzione pubblica richiama chiaramente la necessità di evitare condotte contraddittorie o incoerenti, e quindi raccomanda la preventiva adozione di criteri generali per l'esercizio di tale facoltà, adottando atti di indirizzo specifici a livello di autorità politica, ovvero di organi di indirizzo. Viene cioè raccomandato l'inserimento di tali direttive negli atti di programmazione dei fabbisogni professionali, fatta comunque salva la necessità di tenere in debita considerazione il parere del responsabile della struttura nella quale il richiedente è inserito. Tale raccomandazione è, a parere di chi scrive, quanto meno superflua nell'ambito degli enti territoriali, in cui l'adozione dell'atto finale non può che essere di stretta competenza dirigenziale.
Un accenno particolare va fatto sul tema della gestione della fase transitoria a cui la norma in esame dedica i commi 8, 9 e 10 con i quali:
- si fanno salvi i trattenimenti in servizio già perfezionati alla data di entrata in vigore della norma e tutti quelli che verranno successivamente disposti sulla base di istanze presentate entro 6 mesi dalla medesima data;
- si dispone la riconsiderazione dei provvedimenti di trattenimento già adottati, ma aventi decorrenza tra il 1°gennaio e il 31 dicembre 2009;
- si dichiara la decadenza dei provvedimenti di trattenimento aventi effetto dal 1° gennaio 2010.
La norma si presta a una interpretazione letterale abbastanza semplice e lineare. Purtroppo tra i fattori in gioco, che complicano il quadro normativo, dobbiamo però considerare non solo la data di presentazione della domanda di trattenimento, ma anche la decorrenza del provvedimento. Nel tentativo di districare l'intricata matassa sovviene la circolare n. 10 che suggerisce una lettura sistemica dei diversi commi della norma, che presti particolare attenzione alle decorrenze dei benefici. Si suggerisce quindi di dare prioritaria importanza, più che alla data di presentazione delle istanza di trattenimento, ai commi 9 e 10, e alle conseguenze che i medesimi impongono per i provvedimenti di accoglimento delle medesime.
Seguendo questa chiave interpretativa il Dipartimento della funzione pubblica giunge alle seguenti conclusioni:
. i trattenimenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, e quindi richiesti e accolti formalmente entro tale data, sono fatti salvi;
. i trattenimenti richiesti ante 25 giugno ovvero entro i 6 mesi successivi:
- devono essere accolti se la decorrenza del trattenimento è precedente il 31 dicembre 2008;
- devono essere riconsiderati alla luce del nuovo testo dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 e quindi soggetti alla valutazione discrezionale dell'ente in considerazione delle esigenze organizzative e funzionali, della professionalità acquisita dal richiedente e dell'efficiente andamento dei servizi;
- decadono, anche se già accolti con atto formale, qualora abbiano decorrenza dal 1° gennaio 2010.
La circolare conclude, sul punto, rammentando che in base a costante giurisprudenza anche costituzionale, l'amministrazione è sempre tenuta a concedere il trattenimento in servizio, nel caso in cui il dipendente sia privo dei requisiti minimi per il conseguimento del trattamento pensionistico

GWTG Posted - 16/02/2009 : 10:38:08
Condivido quanto asserito da Giuseppe. Infatti l'art. 33 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 "Decreto Bersani", sopprime il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'art. 16, c. 1 del decreto legislativo 503/1992, e con essi la facoltà, per i dipendenti pubblici, di chiedere il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età. Tale facoltà è stata soppressa con l'entrta in vigore del D.L. 223/2006 e cioè dal 12/08/2006. Pertanto, a normativa vigente, il limite massimo di permanenza in servizio è di anni sessantacinque, con la possibilità di ttrattenimento in servizio per un ulteriore biennio, fino al sessantasettesimo anno, per la possibilità rimessa alla facoltà delle amministrazioni di accogliere o meno la richiesta di trattenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre il sessantacinquesimo anno (art. 72 D.L. 112/2008.
Nino Giorgio
debeppe Posted - 13/02/2009 : 17:27:22
ribadisco, invitando a consultare correttamente le banche dati, che la versione vigente dell'art. 16 d.lgs. 503/92 NON contiene più la previsione della permanenza in servizio fino a 70 anni.
PaoloGros1958 Posted - 13/02/2009 : 14:17:10
Estratto dalle Leggi di Italia : testo vigente a oggi

D.L. 28-5-2004 n. 136
Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2004, n. 124.

1-quater. Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro ei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico» (10) (11).


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(10) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186. Vedi, anche, il comma 99 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il D.P.R. 19 luglio 2005.

debeppe Posted - 13/02/2009 : 13:44:35
mi risulta che la norma citata (art. 1-quater d.l.136/2004), che è intervenuta sull'art. 16 del d.lgs. 503/92 sia stata abrogata dal decreto Bersani nle 2006, quindi non è possibile chiedere di rimanere in servizio fino a 70 anni, tra l'altro dopo il 112/2008 non c'è più il diritto di rimanere in servizio fino a 67 anni (essendo una facoltà dell'amministrazione).
PaoloGros1958 Posted - 13/02/2009 : 13:44:09
Questa e' una questione diversa a quella posta inizialmente ma sicuramente e' un limite su cui fare i conti che otrebbe , se non osservato, imporre la negazione della proroga che nel diritto rimane legittima.
GIUSEPPE Posted - 13/02/2009 : 13:08:33
SE PERO L'AMMINISTRAZIONE ACCETTA LA RICHIESTA E IL COSTO DEL PERSONALE RISULTERA' NELL'ANNO 2009 MAGGIORE RISPETTO A QUELLO DEL 2008 ,ANNO IN CUI SONO STATE FATTE TRE ASSUNZIONI A SEGUITO DI TRE CESSAZIONI ANNO 2007(COMUNE INF.5000) COSTO PERSONALE 2008 INFERIORE AL COSTO 2004, POTREBBE CREARE NEI CONFRONTI DELLA CORTE DEI CONTI? ALLA LUCE DELLA LEGGE N.133/08

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