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T O P I C    R E V I E W
MARIELLA Posted - 03/12/2008 : 10:48:48
IL REGOLAMENTO COMUNALE DEL MIO COMUNE SI LIMITA A STABILIRE CHE ...."SONO CONSIDERATE PARTI INTEGRANTI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE LE SUE PERTINENZE ANCORCHE' ISCRITTE DISTINTAMENTE IN CATASTO". IL PROBLEMA ORA E' QUESTO: DAI DATI DELL'INCASSATO ICI RELATIVAMENTE AL 2008 (PRIMA RATA SCADENZA GIUGNO U.S.) HO CAPITO CHE I CITTADINI HANNO DATO UN'INTERPRETAZIONE MOLTO ESTENSIVA DI QUESTO CONCETTO RICOMPRENDENDO TRA LE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE REALTA' DIVERSE TRA LORO (ES. MAGAZZINI ANCHE MOLTO DISTANTI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, BOX AUTO). CON LA NORMATIVA SULL'ESENZIONE ICI PER LA PRIMA CASA E L'ESTENSIONE DI TALE AGEVOLAZIONE ALLE PERTINENZE, CIO' SI E' TRADOTTO IN UNA RIDUZIONE CONSISTENTE DEL GETTITO ICI, BEN SUPERIORE ALL'IMPORTO CHE AVEVO COMUNICATO. SECONDO IL PARERE DEL FORUM E' PERCORRIBILE LA STRADA DI MODIFICARE ALMENO DALL'ANNO 2009 IL REGOLAMENTO CITATO INTRODUCENDO UN LIMITE NUMERICO ALLE PERTINENZE (ES. 1) O UN LIMITE DI DISTANZA DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE?
MI SPIEGO MEGLIO: IN ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE COMUNALE SI APPLICA LA NORMATIVA DETTATA DAL CODICE CIVILE, QUINDI BISOGNA VERIFICARE LA SUSSITENZA DEI REQUISITI DI ORDINE SOGGETTIVO E OGGETTIVO PER QUALIFICARE UN FABBRICATO PERTINENZA DI UN ALTRO. MA SE PER IL 2008 QUESTA SITUAZIONE HA PORTATO A NOTEVOLI DISTORSIONI, APRENDO LA STRADA A PROBABILI CONTENZIOSI IN ORDINE AGLI ACCERTAMENTI CHE SI POTRANNO FARE RELATIVAMENTE ALLA SUSSISTENZA DI REQUISITI OGGETTIVI, COSA MI CONSIGLIATE DI FARE?
5   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
debeppe Posted - 03/12/2008 : 15:57:01
quote:
Originally posted by PaoloGros1958

Io adotterei il regolamento e se nessuno ricorre nei termini al Tar l'atto e' giuridicamente perfetto


Certo ! Ma in realtà il contribuente può chiedere alla commissione tributaria la disapplicazione dell'atto impositivo (art. 7 d.lgs. 546/92), quindi il rischio che si corre è elevato.
Personalmente sarei più prudente e non farei alcuna modifica regolamentare, anche perchè dal punto di vista contabile l'attuale situazione dovrebbe essere a costo zero per il comune in virtù del sistema dei rimborsi.
PaoloGros1958 Posted - 03/12/2008 : 15:16:42
E' ben vero ma una lettura " estensiva" viola di fatto e nel diritto la legge costituzionale dell'autonomia regolamentare dei comuni.
Se il legislatore voleva sottointendere anche gli aumenti indiretti perche' non lo ha espressamente detto?
Io adotterei il regolamento e se nessuno ricorre nei termini al Tar l'atto e' giuridicamente perfetto e lo applico che ne dica la Corte ( e non mi pare ci sia danno erariale !)
In difetto porterei le chiavi del Comune alla Corte che "letteralmente" le utilizzera' per mandare avanti la baracca!
debeppe Posted - 03/12/2008 : 15:04:26
La Corte dei Conti Lombardia (delibera n. 74 del 16/10/2008) ha affermato che un’interpretazione letterale del testo normativo - riferito ai soli “aumenti” di aliquote e tariffe - vanificherebbe la ratio stessa della legge, che è quella di rendere statica la situazione della fiscalità locale sino all’effettiva realizzazione del federalismo fiscale.
Insomma, anche gli aumenti "indiretti" (cioè l'eliminazione o l'attenuazione delle agevolazioni) rientrano nel blocco dei tributi.
PaoloGros1958 Posted - 03/12/2008 : 13:41:20
Non credo , la norma impedisce l'aumento di aliquote e tariffe e non la modificazione dei cespiti passivi in sede regolamentare.
L'aliquota Ici non aumenta infatti ma vengono assoggettati all'imposta una pluralita' di edifici prima non soggetti.
Cio' che non si puo' fare e' l'aumento che so dal 4 al 4.25 etc ma non la modificazione regolamentare.
debeppe Posted - 03/12/2008 : 12:15:32
L'introduzione di un limite numerico o qualitativo delle pertinenze, comporterebbe di fatto un aumento indiretto dell’ICI, con conseguente violazione del c.d. "blocco dei tributi" per il 2009-2011.
Bisognerebbe quindi verificare i requisiti civilistici, non mi pare che ci sia un'altra strada (se non si vuole aprire un contenzioso con i contribuenti !)

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