| T O P I C R E V I E W |
| PaoloGros1958 |
Posted - 11/11/2008 : 09:49:35 La Corte dei conti, sezione I centrale d'Appello, con sentenza n. 434/2008 ha stabilito che il concessionario che riscuote le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali deve presentare il conto della gestione come agente contabile.
Questo perché la disciplina speciale della riscossione dei tributi ( D.Lgs. 112/99 art. 25) non ha natura derogatoria rispetto al principio di resa del conto giudiziale ( L. 142/90 art. 58, comma 2) ed è confermato dall'art. 93 del D.Lgs. 267/2000 .
Anzi, la norma va letta alla luce del principio generale di cui all'art. 74, comma 1, della legge di contabilità generale dello stato ( R.D. 2440/1923 ).
La giurisprudenza consolidata, infatti, estende la nozione di agente contabile a tutti i soggetti che gestiscono risorse pubbliche, indipendentemente dalla loro forma giuridica.
Pertanto, i concessionari, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, utilizzando il modello 21 approvato con DPR 194/1996 , dovrebbero riportare le riscossione dei versamenti delle somme spettanti al Comune e indicate nei ruoli, nonché le cause di eventuali inesigibilità delle riscossioni; l'onere probatorio sulla regolarità delle operazioni di riscossione spetta al medesimo agente.
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