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T O P I C    R E V I E W
oliviero.tidu Posted - 13/10/2008 : 19:37:50
Il venir meno della tariffa Ronchi e la sostanziale proroga della TARSU (considerato che anche senza proroga esplicita mi sembra difficile passare ad una tariffa che al momento non c'è) comporta anche il venir meno dell'obbligo di copertura integrale del costo del servizio a partire dal 2009? In altre parole quest'obbligo , pur sempre rinviato, era comunque legato all'obbligo di passaggio a tariffa? Oppure va inteso separatamente da questo e quindi vigente?
4   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
oliviero.tidu Posted - 10/11/2008 : 20:56:03
Ho rivisto un po le cose e credo proprio che la posizione di Paologros sia corretta.
PaoloGros1958 Posted - 14/10/2008 : 10:24:39
Breve cronistoria della telenovela Tarsu/Tia:

La disciplina dei rifiuti ha trovato una moderna e più compiuta regolamentazione con il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Recentemente, la materia è stata riformata dal Codice dell’Ambiente, il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entrato in vigore il 29 aprile 2006, che - pur abrogando il decreto Ronchi - ha praticamente confermato la disciplina generale da esso introdotta. Vengono, tuttavia, annunciati nuovi criteri di calcolo e di determinazione della tariffa e delle agevolazioni, da emanarsi a cura del ministero dell'Ambiente entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; ad oggi, però, il codice è praticamente inattivo, in quanto, relativamente alla parte riguardante la TIA, non risulta emesso alcun regolamento.

Lo stesso D. Lgs. n. 152/06 ha disposto che i provvedimenti attuativi del D. Lgs. n. 22/97 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta di esso.

Ciò premesso, la principale novità introdotta dal decreto Ronchi è stata la previsione del passaggio dalla tassa alla tariffa sui rifiuti.

In particolare, il comma 1 dell’art. 49, D. Lgs. n. 22/97 ha disposto la soppressione della Tarsu e la contestuale e conseguente sostituzione di quest’ultima con una tariffa, con la quale coprire “i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico”.

In realtà, tale innovazione ha, da subito, originato un vivace dibattito ed alcune problematiche operative sulle quali hanno, peraltro, recentemente inciso alcune disposizioni che hanno interessato la materia.

Un primo problema è quello relativo alla operatività della tariffa; di fatto, l’effettiva entrata in vigore, inizialmente prevista dal 1° gennaio 1999, ha subito successivi rinvii ad opera di disposizioni legislative emanate a scadenze quasi sempre annuali.

Il primo rinvio, ex art. 1, comma 28, L. 09/12/1998, n. 426, ha fissato il termine per l’applicazione obbligatoria del nuovo prelievo al 1° gennaio 2000.

Successivamente, la Legge finanziaria per il 2000, invece di prevedere un semplice spostamento dell’entrata in vigore della Tariffa, ha introdotto un singolare sistema normativo, basato su date dipendenti dal diverso tasso di copertura dei costi raggiunto dai comuni nell’anno 1999. Così, l’art. 33, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, modificando il comma 1, dell’art. 49, ha prescritto che la Tarsu “è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2”.

Il regolamento menzionato è quello relativo all’elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dunque, per individuare i limiti temporali di operatività della tariffa, occorre fare riferimento all’art. 11, comma 1, di tale provvedimento.

Alla proroga operata dalla Finanziaria 2000 ne sono seguite altre (per effetto delle finanziarie 2003, 2004 e 2005); l’ultima si è avuta con l’art. 1, comma 134, Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006), che modificando le lettere a) e b) dell’art. 11, comma 1, D.P.R. n. 158/99, sostituendo le parole “sei anni” con le parole “sette anni”, ha rinviato di un ulteriore anno il passaggio obbligatorio dalla Tarsu alla Tariffa.

Per effetto di tale ultima modifica, la tariffa doveva essere disposta nei seguenti termini:

- 01.01.2007: per i comuni che nel 1999 hanno raggiunto un grado di copertura dei costi superiore all’85% oppure compreso tra il 55% e l’85%;

- 01.01.2008: per i comuni che nel 1999 hanno raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;

- 01.01.2008: per i comuni con un numero di abitanti fino a 5.000, indipendentemente dal grado di copertura raggiunto nel 1999.

Tuttavia, una nuova modifica si è realizzata per effetto del disposto di cui all’art. 1, comma 184, Legge 23 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), ai sensi del quale “nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007”, determinando, così, il blocco del passaggio dalla Tarsu alla Tariffa.

Ergo in assenza di regolamento per il metodo normalizzato a tutt'oggi , rimanendo prorogato ( almeno credo) il regime di prelievo , a nulla rilevano le pecentuali di copertura che hanno ancora vigenza ex art.45 e 61 nei vecchi e particolari limiti.
L'abrogazione non era tacita ma legata al passaggio ( a regolamento adottato) da Tarsu a Tia.
MARIELLA Posted - 14/10/2008 : 09:51:37
CHIARITEMI UN PO' LE IDEE: IO CONOSCEVO L'UNICO LIMITE DELLA COPERTURA DEL 50% DEL COSTO DISCENDENTE DALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS 507. GLI ALTRI RICHIAMI DELLO STESSO COMMA ALL'ART. 45 DEL D.LGS 504/92 LETT. A E B CHE IMPONGONO COPERTURA TOTALE O DEL 70% DEL COSTO PER GLI ENTI IN DISSESTO O STRUTTURALMENTE DEFICITARI ERANO CADUTI CON LA SOPPRESSIONE DEL CITATO ART. 45 IN DATA 13/10/2000. MI SONO PERSA QUALCOSA? (I TRIBUTI NON SONO IL MIO FORTE)
PaoloGros1958 Posted - 14/10/2008 : 09:15:51
I comuni devono coprire mediante la tassa almeno il 50% del costo del servizio, tranne gli enti in dissesto finanziario (in tal caso la copertura richiesta è del 100%) o strutturalmente in deficit di bilancio (in tal caso la copertura richiesta è di almeno il 70%).

Quindi l'obbligo non vige separatamente in quanto il calendario di passaggio da Tarsu a Tia era legato alla copertura vigente della Tarsu in ciascun comune con le indicazioni cui sopra.

A mio avviso , continuando le proroghe ( ammesso che per il 2009 ci sia ) nulla cambia , mentre se per il 2009 nulla si dira' e se il Comune se lo puo' permettere finanziariamente , nulla vieta di coprire la Tarsu con la percentuale che meglio si preferisce.

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