| T O P I C R E V I E W |
| bitetto |
Posted - 24/10/2007 : 17:31:00 La locale agenzia delle entrate (Bari) dal 1993 non ha più trasferito al Comune le somme riscosse a titolo di invim. Siete a conoscenza della norma che disponeva questa cosa ? Grazie |
| 2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| bitetto |
Posted - 25/10/2007 : 08:16:24 In effetti non sono stato chiaro. La domanda nasce dalla richiesta della Agenzia delle Entrate di rimborsare direttamente (da parte del Comune)ad un contribuente vittorioso in Commissione Tributaria l'INVIM versata a seguito di un accertamento. Da un controllo effettuato è emerso che nulla era stato riversato al Comune e successivamente, anche su interessamento del contribuente, l'Agenzia ha ammesso che dal 1993 non riversava più le somme che sulla base della normativa da Te dettagliamente descritta provvedeva ancora ad incassare. Il mio dubbio è questo. Se fino al 31.12.1992 l'INVIM veniva riservata, qual'è la disposizione di legge che ha stabilito che per gli incassi residui a titolo di INVIM dopo tale data, le somme non fossero più riconosciute ai Comuni ? Grazie per la collaborazione |
| sicignano |
Posted - 24/10/2007 : 19:35:35 Si ricorda che l’articolo 17 del Dlgs 504/92 (introduzione dell’Ici) ha soppresso l’Invim con effetto dal 1º gennaio 1993. La norma dispone tuttavia che sull’incremento che si è formato fino a tale data (1º gennaio 1993) l’imposta debba essere applicata al momento in cui si verifica il presupposto (vendita, successione, decorso del decennio per le società). Quindi mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva si esaurisce ogni obbligo derivante dall’applicazione dell’Invim. Ai sensi dell’articolo 20 della Finanziaria 2001, l’Invim sostitutiva può riguardare le società ed enti che possiedono i seguenti beni:
Ø immobili acquistati nel 1992 per i quali il decennio di possesso si concluderebbe nel 2002;
Ø aree edificabili acquistate nel medesimo anno;
Ø immobili per i quali fu applicata l’Invim straordinaria al 31 ottobre 1991. In quell’occasione furono esclusi i fabbricati appartenenti alle categorie D ed E (legge 65/92) e gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1989. Per i beni esclusi l’Invim decennale sarà stata già assolta al compimento del decennio e quindi per essi si è esaurito l’obbligo dell’imposta.
Nei casi di trasferimento “mortis causa” l’imposta è normalmente conglobata con l’imposta di successione. Nel solo caso d’imposta per decorso decennio può essere concessa una dilazione di pagamento non superiore ai tre anni.La dilazione è subordinata alla presentazione di polizza fidejussoria, d’importo pari all’imposta, pene pecuniarie e interessi, che garantisce all’Amministrazione Finanziaria il regolare pagamento delle rate alle singole scadenze.
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