L’art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 non viola la costituzione
Un’area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. A ribadirlo è, nuovamente, la Corte Costituzionale che, nell’ordinanza del 7 luglio 2008, n. 266, - depositata il 10 luglio 2008 - confermando integralmente l’orientamento già espresso nella precedente ordinanza del 25 febbraio 2008, n. 41, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione. La questione è stata sollevata in due distinte ordinanze con cui i giudici remittenti hanno denunciato quella che, a giudizio degli stessi, rappresenterebbe sia una “insostenibile parificazione fiscale” fra “aree con edificabilità concreta e reale” ed “aree con edificabilità astratta e meramente virtuale”, parificazione che ridonda in una lesione dell’art. 3 Cost.; sia in una violazione del principio di capacità contributiva contenuto nell’art. 53 Cost. In particolare, la commissione tributaria regionale del Lazio, ha specificato che la disposizione contenuta nel citato art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, che è “norma di interpretazione autentica, nell’equiparare ai fini fiscali, quanto alla potenzialità edificatoria, un’area qualificata come “edificabile” dal piano regolatore generale, per la quale - a causa della mancanza di uno strumento urbanistico attuativo del piano regolatore - non è concedibile il permesso di costruire, ad un’area per la quale (data la presenza dello strumento attuativo) detto permesso è, invece, concedibile, víola: a) l’art. 3 Cost., perchè irragionevolmente sottopone al medesimo trattamento fiscale situazioni che l’ordinamento giuridico (avendo separato lo ius aedificandi dal diritto di proprietà e configurato un differente regime edificatorio dei terreni a seconda che sia stato o no adottato uno strumento urbanistico di attuazione del piano regolatore generale) considera diverse ai fini dell’edificabilità; b) l'art. 53 Cost., perchè «prescinde dalla capacità contributiva reale che è necessariamente mediata dalle norme imperative relative allo ius aedificandi». Tali censure, però, non sono state accolte dalla Corte Costituzionale, la quale, confermando la legittimità costituzionale della norma in commento, ha ribadito, in perfetta coerenza con quanto già esposto nella ordinanza n. 41 del 2008, che «è del tutto ragionevole che il legislatore: a) attribuisca alla nozione di “area edificabile” significati diversi a seconda del settore normativo in cui detta nozione deve operare e, pertanto, distingua tra normativa fiscale, per la quale rileva la corretta determinazione del valore imponibile del suolo, e normativa urbanistica, per la quale invece rileva l'effettiva possibilità di edificare, secondo il corretto uso del territorio, indipendentemente dal valore venale del suolo; b) muova dal presupposto fattuale che un’area in relazione alla quale non è ancora ottenibile il permesso di costruire, ma che tuttavia è qualificata come “edificabile” da uno strumento urbanistico generale non approvato o attuato, ha un valore venale tendenzialmente diverso da quello di un terreno agricolo privo di tale qualificazione; c) conseguentemente distingua, ai fini della determinazione dell’imponibile dell’ICI, le aree qualificate edificabili in base a strumenti urbanistici non approvati o non attuati (e, quindi, in concreto non ancora edificabili), per le quali applica il criterio del valore venale, dalle aree agricole prive di detta qualificazione, per le quali applica il diverso criterio della valutazione basata sulle rendite catastali»; che, in particolare, «la potenzialità edificatoria dell’area, anche se prevista da strumenti urbanistici solo in itinere o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell’art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante». Nuovamente appare invalicabile lo scoglio dell’attuale formulazione legislativa, intervenuta a porre fine ad una serie di problemi interpretativi che attendevano da anni risposta.