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T O P I C R E V I E W
piscino
Posted - 15/07/2008 : 22:11:36 Con la sentenza n. 2812 del 9 giugno 2008 della Sezione V, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza n. 227/07 con la quale il TAR Basilicata aveva accolto il ricorso proposto da una società contro una deliberazione consiliare con cui era stata prorogata la convezione originariamente stipulata tra il comune ed un’altra società iscritta all'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. La proroga dei contratti in corso tra gli enti locali e le società affidatarie è consentita dall'art. 3, comma 25, del D. L. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), fino a tutto il 2010 ma, secondo i giudici del TAR, nel caso di specie non si trattava di semplice proroga in quanto la convenzione da ultimo stipulata prevedeva lo svolgimento di ulteriori attività di accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), non disciplinate dalla precedente convenzione e dirette alla individuazione, mediante la puntuale ricognizione delle superfici tassabili, della base imponibile di detta tassa. Ad avviso dei giudici amministrativi, quindi, non poteva parlarsi di proroga, ma di vero e proprio rinnovo dell’originaria convenzione con la conseguenza che il relativo affidamento doveva avvenire non via diretta ma mediante procedure di evidenza pubblica. Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha, invece, affermato di non condividere le conclusioni cui è pervenuto il TAR poiché l'oggetto delle due convenzioni è da considerare sostanzialmente identico. Il fatto che con la nuova convenzione siano state aggiunte le attività accessorie in materia di accertamento della TARSU non ha alterato il contenuto della precedente convenzione, che è stato soltanto aggiornato per adattarlo alle nuove esigenze nel frattempo intervenute. Si fa riferimento, in tale contesto, all'applicabilità dell’art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, modificando l’art. 70, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha previsto che “a decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;….”. L’adeguamento alla nuova normativa in tema di superficie tassabile ai fini TARSU rappresenta, secondo quanto affermato dal TAR in questa sentenza, una modifica marginale della convenzione e, in quanto tale, consentita anche nell’ottica della disposizione di cui all'art. 3 comma 25, del D. L. n. 203 del 2005. In definitiva, il comma 24 dello stesso art. 3 prevede che le società concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle iscritte all’albo di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997, n. 446, mentre in mancanza di trasferimento e di diversa determinazione dell'ente creditore, le predette attività sono gestite da Equitalia o dalle società dalla stessa partecipate, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino a tutto il 2010 possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997. Quindi, la circostanza che fino al 31 dicembre 2010 sia possibile la proroga dei contratti in corso tra gli enti locali e le società per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, costituisce alternativa rispetto alla facoltà consentita alle società concessionarie di trasferire ad altre società il ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, con gestione delle relative attività da parte delle società cessionarie del predetto ramo di azienda fino alla stessa data. Pertanto, ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, “come non si può escludere un aggiornamento della relativa convenzione nel caso di cessione del ramo di azienda, parimenti ciò non può essere precluso per l'ipotesi della proroga del contratto in corso”.