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T O P I C R E V I E W
85st
Posted - 13/10/2011 : 17:47:17da internet
Nella sentenza n. 14824 del 5 luglio 2011 la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui, nel caso di comunione di un fondo edificabile in cui persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali da parte di uno solo dei comproprietari, trova applicazione non solo al comproprietario coltivatore diretto, ma anche agli altri comunisti che non esercitano sul fondo l'attività agricola l’agevolazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 504/1992 che considera agricolo un terreno pur suscettibile di utilizzazione edificatoria.