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T O P I C    R E V I E W
piscino Posted - 22/05/2008 : 14:40:01
L’ingiunzione fiscale, pur avendo natura di titolo esecutivo, non è titolo idoneo all’iscrizione di ipoteca legale. È quanto emerge dalla circolare n. 4/T del 20 maggio 2008 che, anche in conformità al parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato, esclude che gli enti locali e i loro soggetti affidatari possano procedere alla riscossione delle somme risultanti dall’ingiunzione fiscale secondo le disposizioni concernenti la riscossione mediante ruolo – in quanto compatibili - contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La questione nasce dall’interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 2-****ies del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il quale prevede l’applicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto compatibili, alle procedure di riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emessa dai comuni e dai concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Tale possibilità era contenuta nell’abrogato comma 6, dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, ed è stata poi ribadita dal comma 2, dell’art. 36 del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale dispone che la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali, qualora è affidata agli agenti della riscossione di cui al d.l. 30 settembre 2005, n. 203, va effettuata con la procedura del ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, mentre se è l’ente locale stesso a svolgere la riscossione, ovvero il suo soggetto affidatario, va eseguita con la procedura dell’ingiunzione fiscale applicando, appunto, ove compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973.
Occorre, a questo punto, chiedersi, a parere dell’Amministrazione finanziaria, se gli enti locali ed i loro soggetti affidatari possano di fatto utilizzare le procedure del D.P.R. n. 602 del 1973 in discorso, vale a dire l’iscrizione ipotecaria sui beni immobili del debitore di cui all’art. 77 ed il fermo amministrativo sui beni mobili registrati disciplinato dall’art. 86.
Secondo i tecnici dell’Agenzia del territorio, quindi, va valutato se l’ingiunzione fiscale - che possiede sicuramente la natura di titolo esecutivo e di atto prodromico all’inizio dell’esecuzione – possa anche essere idonea, in virtù del rinvio alla compatibilità delle disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, all’iscrizione dell’ipoteca a garanzia del credito tributario.
In pratica, è necessario individuare correttamente le norme del D.P.R. n. 602 del 1973 che formano oggetto del rinvio in questione, considerato che non esiste alcun richiamo espresso alla compatibilità dell’ingiunzione fiscale con l’iscrivibilità dell’ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati.
Come si legge nel documento di prassi, il legislatore con l’inciso “in quanto compatibili” sembra essersi riferito solamente alle disposizioni conformi alla particolare natura ed efficacia dell’ingiunzione fiscale, in forza della quale viene promossa l’esecuzione forzata. Anche se l’ingiunzione ha natura di titolo esecutivo da ciò, in assenza di espressa disposizione normativa, non può discendere la sua idoneità a costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca.
Sulla questione l’Agenzia del Territorio ha provveduto ad acquisire il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato che, con consultiva n. 13635/07, ha escluso che l’ingiunzione fiscale sia idonea a costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca sulla base del generico rinvio alla compatibilità delle norme del D.P.R. n. 602 del 1973. Ciò in quanto, considerata la natura eccezionale delle disposizioni che individuano gli atti sulla cui base può essere iscritta ipoteca, è necessario fornire di dette norme un’interpretazione restrittiva.
La stessa Avvocatura, inoltre, esclude qualsiasi problema relativo alla disparità di trattamento, poiché gli enti locali e i loro soggetti affidatari mantengono comunque la possibilità di utilizzare interamente le procedure del D.P.R. n. 602 del 1973 – ivi compresa l’iscrizione ipotecaria – semplicemente avvalendosi della procedura di riscossione mediante ruolo, e dunque affidandosi agli agenti della riscossione.
Il rinvio operato dall’art. 4, comma 2-****ies del d.l. n. 209 del 2002 e dall’art. 36, comma 2 del d.l. n. 248 del 2007, inoltre, va analizzato pure dal punto di vista strettamente tributario.
Anche nel caso delle agevolazioni tributarie previste dagli artt. 47 e 47-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in materia di gratuità delle formalità ipotecarie, delle certificazioni e delle visure ipotecarie, non sembra possibile la loro estensione agli enti locali ed ai loro soggetti affidatari. La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte ribadito che le disposizioni che prevedono agevolazioni tributarie vanno interpretate in maniera rigorosa e non estensiva.
Su tale aspetto, l’Avvocatura Generale dello Stato si è uniformata al principio interpretativo delle norme agevolative tributarie statuito dalla Suprema Corte ed ha, inoltre, osservato che il rinvio alle disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973 non può determinare l’applicabilità delle esenzioni previste dagli artt. 47 e 47-bis in maniera estensiva a soggetti diversi da quelli espressamente previsti dalle nome in discorso, vale a dire gli agenti della riscossione.


eugenio@piscino.it

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