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T O P I C R E V I E W
piscino
Posted - 20/05/2008 : 08:24:10 Si segnala la sentenza della Corte di Cassazione:
Le rendite catastali definitivamente stabilite dal giudice tributario retroagiscono sin al momento delle precedenti rendite impugnate, e attribuiscono, di conseguenza, al contribuente il diritto ad ottenere il rimborso della maggiore imposta ICI versata. A deciderlo è la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 11094 del 7 maggio 2008, ha respinto il ricorso presentato da un comune nei confronti di una contribuente, che, nei precedenti giudizi promossi dinanzi alle competenti commissioni tributarie, aveva chiesto ed ottenuto “il rimborso dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) da essa corrisposta per il periodo 1996-2002” a seguito della determinazione ad opera dello stesso giudice tributario della “nuova categoria catastale dell’immobile… quale A/2 anzi che A/7, attribuita dall’UTE, con conseguente riduzione della rendita catastale”. Il comune, invece, ha limitato la restituzione delle somme al solo triennio antecedente la data della richiesta di rimborso, fondando la propria pretesa, in via principale, sulla violazione e sulla falsa applicazione dell’art. 5, comma, 2 del D. Lgs. n 504 del 1992, in virtù del quale la diminuzione della rendita catastale ha efficacia solo a decorrere dall’anno successivo a quello delle sua annotazione nei registri catastali e adducendo, pertanto, che la resistente non ha diritto ad alcun rimborso per i periodi antecedenti a tale data, ossia alla messa in atti della nuova rendita catastale, come invece statuito dai giudici di merito. In via gradata, inoltre,ha sostenuto la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D. Lgs. n. 504 del 1992, affermando che “la norma statuisce fin troppo perspicuamente che il diritto a chiedere il rimborso di quanto… indebitamente pagato si prescrive in tre anni dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione”. A sostegno della propria tesi il comune ha fatto anche presente che la risoluzione n. 226 del 27 novembre 1997 del Ministero dell’economia e delle finanze si era già pronunciata in tal senso. La Corte, al contrario, ha integralmente sconfessato le pretese del comune attribuendo pieno valore alle pronunce delle Commissioni tributarie, sostenendo che “l’art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992,… non risulta violato dal giudice a quo perché, nel caso, la lettura della norma deve essere correlata con gli effetti (per così dire) retroattivi – fino al giorno della domanda – di qualsiasi pronuncia giurisdizionale non avente, come quella qui impugnata, effetti e/o carattere costitutivi”. Pertanto, secondo l’autorevole giudizio della Corte “le rendite definitivamente stabilite dal giudice tributario per l’immobile, pertanto, debbono ritenersi tali ex tunc, ovverosia sin dal momento della efficacia delle (maggiori) rendite contenute nell’atto impugnato perché quelle fissate dal giudice costituiscono il limite di legittimità di quelle rendite fin da allora; di conseguenza le rendite stabilite giudiziariamente (per gli effetti retroattivi detti della relativa statuizione) costituiscono le uniche in vigore al primo gennaio degli anni dal 1996 in poi, chiesti in parziale restituzione”. E’ quindi quest’ultima la data dalla quale far decorrere il diritto al rimborso la cui richiesta è avvenuta nei termini e cioè entro tre anni dalla data in cui tale diritto risulta definitivamente accertato dal giudice tributario.
Posted - 20/05/2008 : 14:08:29 Per notizia : le commissioni tributarie di Torino espressamente in tali casi specificano ex nunc o ex tunc senza dover poi ricorrere alla Cassazione per far interpretare cio' che la commissione voleva dire.( ... sempre che spesso sappiano cosa vogliono dire !)