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Posted - 29/06/2011 : 15:43:20 La copertura integrale del costo del servizio TARSU, prevista per i comune campani non può avvenire attraverso il recupero dell'evasione. Il gettito ECA deve essere utilizzato per la copertura del costo del servizio
Nel rispondere a diversi quesiti proposti da un comune, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, nella Del/Par n. 274/2011 del 7 giugno 2011 ha fornito chiarimenti di notevole interesse relativamente alla copertura integrale dei costi del servizio rifiuti.
La Corte dei Conti richiama, innanzitutto, le norme che hanno previsto per la regione Campania l’obbligo di stabilire ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa igiene ambientale (TIA) delle misure tariffarie atte a garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, mettendo in evidenza che “gli Enti locali campani si trovano, quindi, astretti da un duplice vincolo normativo che li obbliga a determinare il gettito complessivo della TARSU e della TIA in misura non inferiore, ma neppure superiore, al costo totale di esercizio del servizio, con la conseguenza di dover assicurare, contestualmente al rispetto degli equilibri complessivi di bilancio, anche la perfetta corrispondenza tra proventi ed oneri gestionali a livello non solo di programmazione di bilancio ma anche di consuntivo”.
Confermando un orientamento che può ritenersi ormai consolidato, la Corte dei Conti aggiunge che tale adempimento è reso ancor più complesso dal fatto che i comuni non possono variare le tariffe TARSU e TIA dell’esercizio in corso successivamente al termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, anche nel caso in cui gli strumenti di copertura dei costi del servizio, previsti in sede di programmazione, dovessero rivelarsi insufficienti o inidonei ad garantire l’integrale ottemperanza al disposto normativo.
Né è possibile, per gli stessi enti, far ricorso ad entrate di carattere straordinario riconducibili ad un’attività di accertamento supplementare diretta ad individuare l’esistenza di una maggiore base imponibile. Pertanto, rispondendo al primo quesito posto dal comune, la Corte dei Conti afferma che le maggiori entrate derivanti dagli accertamenti TARSU aventi ad oggetto gli anni pregressi (nel caso di specie gli anni 2005/2010) non possono, in via generale, “essere correttamente estese anche alla integrazione dei mezzi ordinari di copertura del servizio precedentemente alla verifica degli equilibri generali di bilancio”.
La sezione Campana, afferma, inoltre, che nell’ottica della realizzazione graduale di un sistema di copertura totale dei costi di gestione del servizio e, considerata la logica unitaria che sottende al ciclo integrale dei rifiuti, ha ormai poco senso conservare artificiose separazioni, quali la distinzione tra rifiuti solidi urbani interni ed esterni ovvero tra costi e relative fonti di finanziamento, per cui è da intendersi venuta meno la facoltà prevista dall’art. 61, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 507/93 di dedurre la quota forfetaria imputabile al servizio di spazzamento delle strade nella misura determinata dall’autonomia regolamentare locale. Riguardo all’applicazione dell’addizionale ex ECA, la Corte dei Conti ritiene che, a seguito delle modifica introdotta dall’art. 3, comma 39, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, poiché l’addizionale in discorso è devoluta direttamente ai Comuni dal concessionario della riscossione, la stessa ha finito col perdere la sua funzione originaria di tributo ambientale autonomo collegato al tributo speciale per il deposito in discarica, “per risolversi in una mera appendice della TARSU, di cui condivide ormai presupposti, funzione e limiti”.
Da ciò consegue, ad avviso dei giudici contabili che “la misura tariffaria della TARSU può essere determinata avendo a riferimento anche l’intero gettito assicurato dall’addizionale, così da commisurare il prelievo alla parte restante dei costi del servizio rimasti privi di idonea copertura. Analogamente, l’identità di funzione tra l’addizionale “ex ECA” e la TARSU esclude che il gettito dell’addizionale comunale possa essere destinato a finalità diverse dalla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti”. Tali affermazioni sono particolarmente rilevanti, poiché consentono di superare il dubbio, da più parti sollevato, dell’attuale vigenza dell’ex ECA, in quanto, trattandosi di un’addizionale, la stessa segue i criteri giuridici ed applicativi del tributo cui accede. Inoltre. Inoltre, si esclude che il gettito dell’addizionale possa essere destinato a finalità diverse dalla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti, come, invece, indurrebbe una lettura più immediata dell’art. 3, comma 39, della legge n. 549 del 1995.
Infine, la Corte critica l’allocazione in bilancio di un apposito capitolo di spesa volto a compensare eventuali sgravi e/o inesigibilità di partite iscritte a ruolo per l’esercizio di competenza alimentato dalle eccedenze di gettito generate dagli avvisi di accertamento impugnati dai contribuenti in sede di contenzioso tributario, perché in contrasto con il disposto di cui all’art. 61 del D. Lgs. n. 507/93, secondo il quale ”Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio”.
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