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T O P I C R E V I E W
piscino
Posted - 20/06/2011 : 13:56:11MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RISOLUZIONE N. 3 /DF DEL 16.06.2011
OGGETTO: Applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Quesito.
Con la e-mail in riferimento, codesto comune ha chiesto di conoscere se l'art. 2, comma 2-bis del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sia applicabile anche dai comuni della regione Calabria o solo da quelli della regione Campania.
Al riguardo, si fa presente che la prima parte della complessa formulazione normativa in esame stabilisce che, fino a quando non sarà realizzata la completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti "comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 2010, n. 2", la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, può essere assicurata - anche in deroga alla sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, operante fino all'attuazione del federalismo fiscale - con modalità diverse a seconda che le misure siano poste in essere dalla regione, dai comuni o dalle province.
Dalla lettura della norma emerge, innanzitutto, che il riferimento agli artt. 11 e 12 del D. L. n. 195 del 2009 - che riguardano espressamente la regione Campania - non ne giustifica l'applicazione ai comuni di quest'ultima regione, poiché le disposizioni contenute nei predetti articoli sono considerate unitariamente ad altre disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti.
Si deve, in particolare, evidenziare, che l'art. 2, comma 2-bis, lett. b) del D.L. n. 225 del 2010, stabilisce, inoltre, quali sono le misure che i comuni possono adottare per assicurare la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, attribuendo a tali enti la facoltà di deliberare un'apposita maggiorazione, non superiore al vigente importo, dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e b), del D. L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, di seguito denominata semplicemente "addizionale".
Il successivo comma 2-ter, invece, prevede solo per i comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti, disposta in attuazione del citato art. 12 del D. L. n. 195 del 2009 e "ferma la facoltà prevista dal comma 2-bis, lettera b) ", l'obbligo di deliberare, a decorrere dall'anno 2011, un'apposita maggiorazione dell'addizionale con un'aliquota indifferenziata e un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.
Pertanto, la lettura combinata di entrambi i commi induce a sostenere che la norma in oggetto può essere applicata da tutti i comuni e non solo da quelli della regione Campania.
Si ritiene, altresì, opportuno richiamare l'attenzione sul rapporto tra il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale e la copertura dei "costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti ".
Al riguardo, si deve precisare che, nell'ipotesi in cui i comuni decidano di deliberare una maggiorazione dell'addizionale, il gettito derivante dalla stessa può solo concorrere, in via residuale, alla copertura integrale dei costi in questione. Di conseguenza, ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), della tariffa di igiene ambientale (TIA1) o della tariffa integrata ambientale (TIA2), i comuni devono fissare delle tariffe che contribuiscano, unitamente all'addizionale in esame, alla copertura integrale dei "costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti", ma, in nessun caso, il gettito conseguito deve superare il limite rappresentato dai predetti costi. E' anche il caso di chiarire che, ove i comuni abbiano già provveduto ad approvare il bilancio di previsione ed intendano comunque deliberare una maggiorazione dell'addizionale, è necessario che adottino le misure idonee a rispettare il disposto dell'art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL, che espressamente stabilisce che "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta..." costituiscono allegato al bilancio di previsione. Pertanto, come affermato nella Risoluzione 1/DF del 2 maggio 2011, si ritiene che detti comuni dovranno provvedere, altresì, con la massima urgenza, ad apportare una variazione di bilancio conseguente alla maggiore entrata derivante dalla maggiorazione in questione riconsiderando con attenzione, per quanto ne deriva, l'allocazione dell'entrata e della corrispondente spesa.
Vale la pena, ancora, di fare un breve accenno alle modalità di versamento della maggiorazione in questione, per le quali valgono, ovviamente, le stesse disposizioni relative al versamento dell'addizionale all'accisa all'energia elettrica di cui al più volte citato art. 6, del D. L. n. 511 del 1988.
Non si può trascurare di far presente, per completezza espositiva, che l'art. 2, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", prevede che a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale comunale cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del citato provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Per i comuni delle restanti regioni occorre, invece, avere riguardo al disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 23 del 2011, i quali prevedono innanzitutto che nei confronti delle regioni a statuto speciale il citato decreto "si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009... sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale...". Il successivo comma 3 prevede, invece, che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale non trova applicazione quanto previsto dall'art. 2, commi da 1 a 8.
Si deve, da ultimo, ricordare che D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario ", stabilisce all'art. 18, commi 5 e 6, che a partire dall'anno 2012 l'addizionale provinciale è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. Alla provincia competente per territorio è, poi, devoluto un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale attribuita nell'anno di entrata in vigore del D. Lgs. n. 68 del 2011.
IL Direttore Generale delle Finanze Fabrizia Lapecorella