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 Ici e indennita' di esproprio

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T O P I C    R E V I E W
vincenti Posted - 20/05/2011 : 11:02:03
Indennità di esproprio - q.l.c. Cass., SS.UU., 14 aprile 2011 n. 8489
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 14 aprile 2011 n. 8489 - Pres. ff. Vittoria, Rel. Merone - A.C. c. Comune di Sassari - (solleva q.l.c.).


La massima

Con riferimento agli artt. 117, comma 1 e 42, comma 3, Cost., anche in considerazione del disposto dell’art. 6 e dell’art. 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (v. oggi l’art. 37, comma 7, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - T.U. espropriazione), nella parte in cui, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI o di dichiarazione/denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell’indennità di esproprio, idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della indennità, pregiudicando in tal modo anche il diritto ad un serio ristoro, spettante all’espropriato
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
piscino Posted - 24/05/2011 : 14:55:40
IL PUNTO SU I.C.I. ED INDENNITÀ DI ESPROPRIO" - Giuseppe SPANÒ
Giuseppe Spanò SPANO' Giuseppe - www.personaedanno.it


In questa sede si ritiene utile ricordare che, in precedenza, la Corte Costituzionale (Corte Cost. Sent. 25/7/00, n. 351) aveva statuito:

"Non sono fondate, con riferimento agli art. 3, 24, 42 comma 3, 53 e 97 cost., le q.l.c. dell'art. 16 comma 1 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 l. n. 421 del 1992) - il quale dispone che, "in caso di espropriazione di area fabbricabile, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta I.C.I., qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti" - in quanto il meccanismo di aggancio (limitativo) tra indennità di esproprio e valore dichiarato in sede di I.C.I. risulta tutt'altro che manifestamente irragionevole o palesemente arbitrario, risolvendosi, attraverso un giusto equilibrio tra mezzo impiegato e scopo perseguito, in un rafforzamento indiretto dell'adempimento degli obblighi tributari ed in un incentivo alla lealtà, correttezza e chiarezza di rapporti tra cittadino e p.a. sia nell'adempimento del dovere di concorrere alle spese pubbliche (art. 53 cost.), sia nel partecipare alla determinazione di valore, anche ai fini della indennità di espropriazione per motivi di interesse generale (art. 42 comma 3 cost.); ed in quanto il disposto legislativo tende, principalmente, ad un recupero di evasione ed a disincentivarla, sicché il fatto che questa evasione sia totale o parziale, ovvero dipendente o meno da volontà consapevole o da mero errore nella dichiarazione, poco interessa ai fini della legittimità costituzionale: in ogni caso è colpevole, e, quindi, il soggetto privato può essere assoggettato a conseguenze di responsabilità".
Tuttavia tale pronuncia è attualmente in contrasto evidente con i principi in materia di espropriazione enunciati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Del resto già la Corte Costituzionale, dopo aver dichiarato legittimo l'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, articolo che dimezzava l'indennità di esproprio rispetto al valore venale del bene ablato (articolo che era stato recepito, peraltro, nei primi due commi dell'art. 37 testo unico espropri), con la sentenza 24 ottobre 2007, n. 348 era stata costrettta a tornare sui propri passi a seguito della pronunce della Corte Europea. Non si ritiene vi siano motivi ostativi a che questo accada anche stavolta.
Peraltro la Corte di Cassazione si era pronunciata ripetutamente nell'intento di limitare gli effetti negativi dell'I.C.I. sull'indennità di esproprio.

È ormai consolidato l'orientamento secondo cui (si vedano fra le altre le sentenze Cass., sez. I, 22.1.2009, n. 1606; Cass., sez. I, 3.1.2008, n. 19) l’omessa o infedele dichiarazione I.C.I. non impedisce al soggetto espropriato di ottenere l’erogazione dell’indennità. In particolare: l’evasore totale non perde il suo diritto all’indennizzo espropriativo, ma è unicamente destinato a subire le sanzioni per la omessa dichiarazione, nonché l’imposizione per l’I.C.I. che aveva tentato di evadere, non potendo l’erogazione dell'indennità di espropriazione intervenire se non dopo la verifica che essa non superi il tetto massimo ragguagliato al valore denunciato per l’I.C.I., e, quindi, solo dopo la presentazione della relativa denuncia e la conseguente regolarizzazione della posizione tributaria, con concreto avvio del recupero dell’imposta e delle sanzioni. L’evasore parziale resta soggetto alle stesse conseguenze per il minor valore dichiarato, potendo il Comune -ove nei termini e sempre nel presupposto che l’I.C.I. sia dovuta- procedere ad accertamento del maggiore valore del fondo agli effetti tributari e sulla base di questo commisurare conseguentemente, in via definitiva, l’indennità espropriativa e non già liquidarla in misura irrisoria, con ancoraggio alla dichiarazione infedele.

La norma che limita l'indennizzo espropriativo delle aree fabbricabili al valore attribuito nell'ultima dichiarazione ai fini I.C.I. va letta, infatti, alla luce del necessario equo bilanciamento tra gli opposti valori costituzionali in gioco, rappresentati, per un verso, dal dovere di concorrere alla spesa pubblica (art. 53 Cost.) e, per altro verso, dal diritto del proprietario al giusto indennizzo per l'immobile espropriato (art. 42 Cost.).

Ne deriva che il duplice obiettivo perseguito dal legislatore -incentivare fedeli dichiarazioni ai fini dell'imposta in questione e realizzare una tendenziale armonizzazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini tributari ed a quelli espropriativi- non può attuarsi in forma sbilanciata, con penalizzazione del diritto indennitario in caso di omessa o non fedele dichiarazione I.C.I. (si veda in proposito Corte Costituzionale sentenza n. 351 del 2000).
Nel giudizio promosso per la determinazione dell'indennità di espropriazione relativa ad area edificabile, la riduzione dell'indennità nell'ipotesi in cui il valore del bene dichiarato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I. risulti inferiore all'ammontare derivante dall'applicazione del criterio legale non opera nel caso di mancata presentazione della denuncia medesima (ex plurimis: Cass., sez. I, 10.5.2006, n. 10801; Cass., sez. I, 28.2.2006, n. 4406; Cass., sez. I, 12.10.2007, n. 21433; Cass., sez. I, 31.5.2007, n. 12771; Cass., sez. I, 10.11.2006, n. 24041; Cass., sez. I, 4.1.2005, n. 126).

Spetta poi all'espropriante l'onere di provare che il valore dichiarato ai fini dell'I.C.I. è inferiore all'indennità di esproprio determinata (che va quindi ridotta ad un importo pari al valore I.C.I.), trattandosi di un diritto patrimoniale disponibile, in relazione al quale non è ravvisabile alcun potere d'ufficio del giudice (Cass., sez. I, 17.11.2006, n. 24509; Cass., sez. I, 9.5.2006, n. 10862; Cass., sez. I, 23.11.2001, n. 14862). Di diverso avviso però una parte della giurisprudenza, che ritiene l'esistenza della dichiarazione I.C.I. e la misura del valore in essa indicata costituenti non già una eccezione in senso stretto, rilevabile unicamente ad iniziativa della parte interessata, bensì una eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche di ufficio, quando emerga dai dati legittimamente acquisiti al processo, secondo la regola fondamentale dettata dall'art. 112 c.p.c.

Ritornando al problema della riduzione dell'indennità di esproprio ai valori I.C.I. si segnala che l'ultima dichiarazione da tenere in considerazione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 504 del 1992 era quella intervenuta prima dell'adozione del decreto di esproprio mentre oggi, in base all'art. 37 comma 7 testo unico espropri, bisogna fare riferimento al “valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, dall'art. 22, comma 1 e dell'art. 22-bis testo unico espropri”. Ne discende che, considerati i tempi della procedura espropriativa, l'interessato possa tempestivamente presentare una dichiarazione I.C.I. corrispondente all'effettivo valore del terreno ed evitare così l'incidenza negativa che una diversa dichiarazione avrebbe comportato sull'indennità. La norma, infatti, ha inteso introdurre un elemento di dissuasione alla evasione parziale, inducendo gli interessati a denunciare l'effettivo valore a fronte del pericolo di una riduzione dell'indennità altrimenti spettante, e pertanto anche le rettifiche alla dichiarazione I.C.I. risultano pienamente conformi al testo legislativo.

In conclusione l'attuale orientamento della Corte di Cassazione, costituzionalmente orientato, porta già ad escludere un'effettiva interferenza dell'I.C.I. sull'indennità di esproprio di aree edificabili, in quanto la regolarizzazione della posizione tributaria ai fini I.C.I. consentirà comunque all'espropriato di pervenire alla “giusta indennità” di esproprio, senza decurtazioni di sorta che, come abbiamo visto, sarebbero in contrasto con i principi enunciati alla CEDU.

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