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 Tarsu e Tia - CORTE DEI CONTI

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T O P I C    R E V I E W
85st Posted - 22/03/2011 : 14:14:48
Tarsu - Tia - Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Lazio - Deliberazione n. 7/2011/PAR del 9 febbraio 2011
Approfondimento 15/3/2011


Non sembra trovare una definitiva soluzione la situazione, sorta a seguito dell'approvazione della delibera n. 44 del 30 maggio 2006, con cui il comune di Latina ha deciso l'introduzione della tariffa di igiene ambientale (TIA).

Il problema ha avuto origine dal fatto che la delibera suddetta è stata approvata il 30 maggio 2006, ossia il giorno successivo alla data di entrata in vigore del D. L. 3 aprile 2006 che ha previsto, tra l'altro, l'abrogazione del D. Lgs n. 22/1997. Infatti, tale circostanza, ha ingenerato un notevole contenzioso, con risultati contraddittori, dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nonostante l'Ente abbia giustificato il suo operato ritenendo che:

- la nuova disciplina non fosse immediatamente applicabile, in quanto espressamente subordinata dall'art. 238, comma 11, del D. Lgs 152/2006 all'emanazione di apposito regolamento attuativo ed alla ultrattività, disposta dalla medesima norma, delle discipline regolamentari già vigenti;

- la delibera n. 44/2006 è stata approvata entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2006, differita al 31 maggio, per cui, in osservanza di quanto stabilito dall'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 gli effetti di tale delibera sarebbero retroagiti al 1° gennaio 2006.

Peraltro, in attesa dello svolgimento di tutti i gradi del processo tributario si potrebbe verificare la prescrizione della TARSU per diverse annualità pregresse e quindi l'impossibilità di ottenerne la riscossione, nel caso in cui si affermasse l'orientamento dell'illegittimità della deliberazione n. 44/2006.

Per tali ragioni è stato chiesto un parere alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Lazio - per sapere se il termine ultimo di passaggio alla TIA sia assimilabile al termine di approvazione del bilancio preventivo per anno 2006, oppure se si tratta di termine perentorio autonomo, e quindi scadente alla data di entrata in vigore del D .Lgs. n. 152/2006, fissata, come già detto, per il giorno 29 aprile 2006.

A tale richiesta è stato dato seguito con la Deliberazione n. 7/2011/PAR del 22 ottobre 2010, depositata il 9 febbraio 2011 nella quale la Corte dei Conti mette a confronto da un lato, la scelta di ripristinare con immediatezza la TARSU per il periodo di vigenza della TIA, al fine di evitare di incorrere in decadenze e prescrizioni, e dall'altro, la scelta di non ritirare la deliberazione n. 44/2006.

Nel primo caso, il comune dovrebbe quasi sicuramente restituire la differenza incassata in più a titolo di TIA e ciò comporterebbe un aggravio a carico dei nuovi bilanci, oltre a richiedere un imprecisabile sforzo organizzativo per la ricostruzione delle posizioni pendenti e per l'emissione dei ruoli.

Inoltre, questa soluzione si presterebbe ad essere interpretata come una forma di acquiescenza nei confronti dell'orientamento negativo già espresso da alcune Sezioni della Commissione tributaria provinciale.

L'altra scelta, ossia quella di mantenere la TIA, potrebbe alimentare il contenzioso e determinare la perdita della TARSU nel caso in cui si accerti definitivamente che, invece, il passaggio a TIA non poteva essere effettuato e, inoltre, non elimina il rischio di futuri rimborsi che potranno essere difficilmente coperti.

La Corte dei Conti ha espresso il parere che dinanzi alla scelta tra il sostenere un esborso certo, ma più limitato ed attenuato dal contestuale introito proveniente dalla TARSU, ed un esborso di importo più significativo, ma del tutto eventuale, la soluzione ottimale non può che essere cercata in concreto, contemperando e soppesando tutti gli elementi a disposizione dell'Amministrazione, mediante comportamenti prudenti e motivati, ragionevolmente ispirati a contenere il sacrificio che da questa situazione, potrebbe derivare alle finanze comunali e alle aspettative legittime della collettività amministrata.

In definitiva, la Corte suggerisce all'amministrazione di seguire un criterio prudenziale che tenda ad assicurare il minor sacrificio ai contribuenti e riflessi più attenuati sul bilancio comunale.

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