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T O P I C    R E V I E W
vincenti Posted - 15/02/2011 : 21:37:19
Nella sentenza n. 26165 del 27 dicembre 2010 la Corte di Cassazione ha ribadito che il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria, con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la notifica dell'atto impositivo se la spedizione del plico raccomandato sia effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'Ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza.
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
miodemo Posted - 16/02/2011 : 11:39:31
quote:
Originally posted by vincenti

Nella sentenza n. 26165 del 27 dicembre 2010 la Corte di Cassazione ha ribadito che il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria, con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la notifica dell'atto impositivo se la spedizione del plico raccomandato sia effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'Ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza.

non ho trovato la n. 26165 ma la 15298 del 10/06/2008.

segnalo la sentenza n. 25031 del 10 10 2008 Corte di Cassazione, per evidenziare i rischi che si corrono in caso di notifica a fine anno utilizzando la AR .

Nella notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo in sua vece, per temporanea assenza del primo e mancanza, inidoneità o assenza dei secondi, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, di rilasciare al notificando l'avviso di deposito del piego presso l'ufficio postale e di provvedere, effettuato tale deposito , alla compilazione dell' avviso di ricevimento che deve contenere la menzione delle formalità eseguite, del deposito e dei motivi che l'hanno determinate, e, infine, alla restituzione del piego e dell' avviso al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza. La notificazione secondo tali formalità postula il previo accertamento sia della temporanea assenza del destinatario sia della mancanza o dell'assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego e l'omessa attestazione circa la sussistenza dell'uno o dell'altro di tali presupposti impedisce la verifica dell'effettiva presenza delle condizioni di legge e non consente all'atto di raggiungere il suo scopo. Ne consegue che, in caso di omessa certificazione sull' avviso di ricevimento della mancanza o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica é nulla. (Fattispecie regolata, "ratione temporis", dall'art. 8, comma secondo, della legge n. 890 del 1992, nell'originaria formulazione, sia pure nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998). (Cassa con rinvio, App. Roma, 01 febbraio 2005)

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