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T O P I C    R E V I E W
comunedilipomo Posted - 27/10/2010 : 17:16:51
Ho visionato alcune delibere che rinnovano la concessione del servizio imposta di pubblicità all'attuale gestore oltre i limiti del 31/12/2010.

le motivazioni addotte in deliberazione di GC sono le seguenti:

Dato atto che la Legge 248 del 2 dicembre 2005 (art.3), come subito modificata dalla Legge 266 del 23 dicembre 2005 (art.1), dispone che: “Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell’ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.A. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedere di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.


Visto l'art. 10 comma 2 dello L 448/2001, il quale recita che " I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento o di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altro entrate comunali e por le relative attività propedeutiche, connessa o complementari

Ritenuto che Part, 3 comma 25 comma 25 del D.L. 30 settembre 2005 (convertito con leggo 21 dicembre 2005 n° 248,) non limiti la facoltà di proroga dei contratti solo sino al 31.12.2010 ma introduce un criterio di inderogabilità a tale limite in quanto tale data costituisce non già la scadenza temporale dei contratti prorogati, bensì il termine ultimo entro il quale gli enti locali hanno facoltà di adottare gli atti di proroga dei contratti in corso



secondo me si fa confusione tra proroga e rinnovo, e l'applicazione della normativa alla Riscossione S.p.A e comunque il limite del 31/12/2010 dovrebbe essere non superabile altrimenti a cosa serve la norma?

cosa ne penasate?
E' fattibile?

6   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
toscano67 Posted - 02/11/2010 : 21:32:30
Condivido pienamente questo ultimo post ma, in via generale, ritengo che vi siano situazioni specifiche che meritino attenti approfondimenti. Es: un affidamento ex novo (non già prorogato) intervenuto nel corso dell'anno 2007 o 2008, in piena applicazione del D.Lgs. 163/2006, che contempli, già ab orgine, l'istituto del rinnovo programmato e che anzi, già in fase di determinazione del valore stesso del contratto, abbia contemplato il periodo successivo, non può essere validamente rinnovabile?
debeppe Posted - 01/11/2010 : 14:21:36
La data del 31/12/2010 costituisce il termine ultimo di scadenza dei contratti prorogati, non già il termine entro cui il comune può adottare il provvedimento di proroga.
Diversamente ragionando sarebbe facilmente aggirabile la regola dell'evidenza pubblica in vigore dal 1° gennaio 2011, il che francamente non mi sembra che rientri nella ratio della legge 248/2005.
toscano67 Posted - 01/11/2010 : 09:30:56
mi pare, francamente, un'opinione interessata quella contenuta nel sito citato. Almeno quanto quella espressa dal concessionario.
comunedilipomo Posted - 29/10/2010 : 10:58:41
da sito http://www.advancedsystems.it/it/newsletter_miroweb.html relativo ad un corso leggo:

La riscossione delle entrate degli enti locali dal 2011
Il 31 dicembre 2010 è la data fissata dal legislatore per portare a compimento la riforma della riscossione introdotta dall'art. 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203: una scadenza che costituisce, per gli enti locali, il termine ultimo della proroga dei contratti di affidamento della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle altre entrate. Dall'anno prossimo, infatti,lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica diventerà principio inderogabile per gli affidamenti, anche nei confronti di Equitalia e delle società da essa partecipate. Tutti i Comuni devono pertanto attivarsi per fare in modo di non arrivare al 2011 senza una adeguata copertura per questa fondamentale attività .
toscano67 Posted - 28/10/2010 : 21:20:11
La formulazione, in effetti, è un po' infelice. Il che, tuttavia, non significa che il rinnovo del contratto in essere non si ponga, a mio avviso, come legittimo.
debeppe Posted - 27/10/2010 : 18:15:51
quote:
Originally posted by comunedilipomo


Ritenuto che Part, 3 comma 25 comma 25 del D.L. 30 settembre 2005 (convertito con leggo 21 dicembre 2005 n° 248,) non limiti la facoltà di proroga dei contratti solo sino al 31.12.2010 ma introduce un criterio di inderogabilità a tale limite in quanto tale data costituisce non già la scadenza temporale dei contratti prorogati, bensì il termine ultimo entro il quale gli enti locali hanno facoltà di adottare gli atti di proroga dei contratti in corso




Bisogna essere un grande manipolatore di norme (un prestigiatore) per giungere ad una simile conclusione.

Se un contratto scade inderogabilmente il 31/12/2010, è possibile solo una proroga tecnica consistente nel tempo necessario per completare una gara già avviata.

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