| T O P I C R E V I E W |
| 85st |
Posted - 20/09/2010 : 19:13:39 Il contribuente x non presenta la dichiarazione tarsu nell'anno 1. L'anno 3 il comune invia al contribuente avviso di accertamento con la sanzione per omessa dichiarazione. L'anno 4 può applicare nuovamente la sanzione per omessa dichiarazione, al 100%, o deve applicare un'altra sanzione? grazie |
| 6 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| diggio |
Posted - 30/11/2010 : 14:19:38 tutt'ora che tu hai accertato con le sanzioni, che hai notificato l'atto, che sono trascorsi i termini per ricorrere senza che il contribuente non abbia fatto ricorso, puoi inserire d'ufficio la denuncia a seguito accertamento. da quel momento uscirà la cartella normalmente |
| PaoloGros1958 |
Posted - 22/09/2010 : 10:04:39 Per il caso di omessa denuncia Tarsu protratta per più periodo di d’imposta la sanzione applicabile deve essere unica da determinare in conformità all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l’istituto del cumulo giuridico cioè mediante l’aumento da un quarto al triplo da applicare alla sanzione base prevista per l’omessa denuncia aumentata dalla metà al triplo. La graduazione della sanzione tra i limiti minimi e massimi previsti dal cumulo dovrà essere fatta sulla base della valutazione ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo D. Legsl. 473/97, della personalità del trasgressore e della pericolosità e gravità del comportamento, tenuto conto sia degli anni d'imposta coinvolti nella continuazione, sia del criterio di proporzionalità tra entità della sanzione astrattamente irrogabile e gravità delle violazioni e del danno prodotto. In nessun caso, comunque, la sanzione irrogata (o irrogabile) non potrà essere superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni |
| bitetto |
Posted - 22/09/2010 : 09:01:23 SI, DEVI APPLICARE PER L'ANNO 2, A MIO GIUDIZIO, SIA LA SANZIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE (RIDUCIBILE AL 25% PER ADESIONE) CHE QUELLA PER MANCATO VERSAMENTO (NON RIDUCIBILE). SI SOSTIENE CHE LE PREDETTE DUE SANZIONI NON SIANO CUMULABILI. SONO DI PARERE CONTRARIO. SE APPLICASSIMO SOLO L'OMESSA DICHIARAZIONE (100%) RIDUZIONE AD 1/4 PER ADESIONE (PAGATA 25%) AVREMMO CHE UN COMPORTAMENTO PIù GRAVE QUALE QUELLO DI OMESSA DICHIARAZIONE (INDICE DI VOLONTA' DI EVADERE) SAREBBE DI FATTO SANZIONATO MENO DEL SEMPLICE COMPORTAMENTO DI MANCATO VERSAMENTO (30% NON RIDUCIBILE)
A. ALBANESE |
| 85st |
Posted - 22/09/2010 : 08:04:41 Mi chiedo come faccio nell'anno 4 (del mio esempio)per l'anno 2 ad irrogare una sanzione per omesso versamento? Naturalmente nell'anno 2 non ha versato, in quanto il primo avviso di accertamento l'ho inviato nell'anno 3 (per l'anno 1). Posso pertanto applicare la sanzione per tardivo o omesso versamento nell'anno 4 per l'anno 2? Grazie
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| bitetto |
Posted - 21/09/2010 : 07:41:08 La sanzione per omessa dichiarazione va applicata fino all'anno precedente a quello in cui viene notificato l'avviso di accertamento. Alla sanzione per omessa dichiarazine non si applica inoltre il cumulo giuridico ma quello materiale. L'avviso di accertamento, NON CONTESTATO, equivale infatti a dichiarazione (c'è una condivisibile circolare o risoluzione mef a riguardo). Pertanto da quell'anno non dovranno essere più applicate sanzioni.
A. Albanese |
| PaoloGros1958 |
Posted - 20/09/2010 : 19:23:40 L'accertamento e' definitivo e sostituisce la dichiarazione omessa( per cui il contribuente è gia' stato "punito" stante la natura della sanzione che e' afflittiva). L'anno e gli anni successivi ( se non ci sono variazioni soggettive o di metratura imponibile) potra' essere assoggettato alla sola sanzione per tardivo ovvero omesso versamento se ricorrera' il caso. |