| T O P I C R E V I E W |
| miodemo |
Posted - 11/03/2008 : 15:37:18 l'eventuale eccedenza di ulteriore detrazione che deriva dalle partinenze può essere utilizzata per ridurre l'imposta dell'abitazione principale? il contribuente ha la proprietà del 20% delle pertinenze ma ne è l'unico utilizzatore: valore %propr imposta detr.ord ult.detr. imposta netta abit.63.000,00 100,00 315,00 103,29 83,79 € 127,92 pert.21.000,00 20,00 21,00 27,93 -€ 6,93 pert.21.000,00 20,00 21,00 27,93 -€ 6,93
stando alla circolare n. 1, per determinare l'ulteriore detrazione dell' 1,33 per mille, al valore imponibile dell'abitazione principale va aggiunto quello delle pertinenze, ma nel caso che prospetto l'importo di € 13,86 (6,93+6,93) di eccedenza andrebbero a ridurre l'imposta dell'abitazione principale. la cosa non mi pare corretta.
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| miodemo |
Posted - 10/04/2008 : 19:08:45 segnalo la circolare n. 11 del 10/04/2008 inerente i post più sopra. http://www.finanze.it/export/download/comunicare/ris_11.pdf
saluti |
| miodemo |
Posted - 07/04/2008 : 13:26:18 quote: Originally posted by PaoloGros1958
Se mi indichi la tua mail ti invio il bolletino in pdf
Paolo
miodemo2005@libero.it
grazie ps speriamo non sia tanto diverso dal precedente! |
| PaoloGros1958 |
Posted - 07/04/2008 : 12:38:02 Se mi indichi la tua mail ti invio il bolletino in pdf
Paolo |
| miodemo |
Posted - 29/03/2008 : 17:03:05 già. staremo a vedere che cosa si inventeranno con la prossima circolare. per ora ci limiteremo ad applicare la norma alla lettera. per caso hai visto il nuovo bollettino ici 2008? Demo |
| PaoloGros1958 |
Posted - 28/03/2008 : 15:18:10 E' un problema di lana caprina infatti il legislatore , diversamente dal legislatore del 1992, ha rapportato l'ulteriore detrazione 1.33 all'art.5 del Dlgs 504/92 ovvero alla base imponibile. Ora, pr base imponibile si intende la base ( rensita x100 o 50 0 34 + 5% per la % di POSSESSO) su cui pago l'imposta. La detrazione base di 103,29 non era rapportata a nulla , era ed e' un importo e nulla piu' , che spetta al soggetto residente a prescindere dalla % di possesso. Se fosse vero che legare l'ulteriore detrazione 1.33 alla base imponibile prescindendo da quanto tale base mi IMPONE di pagare , il legislatore l'avrebbe espressamente previsto mentre nell'art.2 bis ha semplicemnete identificato il caso di piu' possessori a titolo di abitazione principale ma non la casistica di un unico abitante principale possessore in % con altri non principali.
Cio' che il legislatore voglia sia fatto lo indica ESPRESSAMENTE . Potrebbe esserselo dimenticato , ma il problema non cambia.
Paolo |
| miodemo |
Posted - 15/03/2008 : 17:11:16 grazie per la riposta. in effetti è quello che speravo di sentire anche se in parte. Cioè ritengo che la detrazione vada comunque rapportata al numero degli aventi diritto e non alla quota di proprietà ma, beninteso, con una fruizione massima non superiore all'imposta dovuta. però quello che mi preoccupa maggiormente è il fatto che un importante CAAF (a livello nazionale) ha già rilasciato un programma ICI 2008 che per il caso prospettato defalca l'1,33 per mille nella sua totalità rapportandolo solo al numero degli aventi diritto. ciao Demo |
| PaoloGros1958 |
Posted - 14/03/2008 : 13:53:06 In effetti non e' cosi' in quanto l'ulteriore detrazione del 1.33 per mille non e' normata come la detrazione abitazione principale del Dlgs 504/92 e quindi l'1.33 per mille che devi calcolare sulle pertinenze possedute al 20% ( e non rileva quindi per la diversa previsione normativa l'utilizzo totale da parte di un solo possessore) e' . valore 21.000 detrazione 1.33 per mille 27.93 x 20% = 5.58. Ici dovuta 21 meno 5.58 = ici da versare al netto ulteriore detrazione = 15,42. Tanto e' nella ratio della norma che invece,come hai giustamente espresso , non sarebbe stata corretta.
Paolo |
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