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Posted - 04/03/2008 : 07:58:27 Le nuove regole per l'affidamento a terzi della gestione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali (art. 1, comma 224, della legge finanziaria 2008
La legge finanziaria per il 2008 innova profondamente le regole per l’affidamento a terzi dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, riscrivendo la norma fondamentale in materia, vale a dire il comma 5, dell’art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Tali modifiche, peraltro, si sono rese necessarie anche al fine di adeguare il nostro ordinamento alle stringenti regole sulla concorrenza imposte dal Trattato CE istitutivo della Comunità europea, in particolare dagli artt. 43 e 49.
Il comma 224, dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel sostituire integralmente il comma 5, lettera b), del citato art. 52, del D.Lgs. n. 446 del 1997, fa espresso richiamo al rispetto, oltre che delle disposizioni vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, anche alla normativa dell’Unione europea.
Sulla base delle nuove regole, quindi, gli enti locali possono deliberare l’affidamento delle attività di accertamento, liquidazione e di riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate ai soggetti iscritti nell’albo istituito ai sensi dell’art. 53, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Proprio al fine di evitare discriminazioni con gli operatori che svolgono le medesime attività di gestione di tributi in uno Stato membro dell’Unione europea, i comuni e le province possono procedere all’affidamento della gestione delle proprie entrate a condizione che gli operatori economici in discorso presentino una certificazione, rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento, che comprovi la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana.
Per quanto concerne l’affidamento a società a capitale interamente pubblico – individuate dall’art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - il novellato comma 5, dell’art. 52, prevede dei limiti molto severi; in particolare, l’affidamento può avvenire mediante semplice convenzione esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
§ l’ente titolare del capitale sociale deve esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; § la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; § lo svolgimento dell’attività deve essere esercitato solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente controllante. Per le società di cui all’art. 113, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 267 del 2000 – vale a dire quelle costituite con capitale misto pubblico privato – va preliminarmente evidenziato che l’affidamento può avvenire solo mediante procedura ad evidenza pubblica. Inoltre, le società miste devono innanzitutto essere iscritte nell’albo di cui all’art. 53, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e i soci privati devono necessariamente essere scelti fra i soggetti iscritti nel medesimo albo di cui all’art. 53 ovvero fra gli operatori degli Stati membri che presentino l’idonea documentazione descritta in precedenza. |
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