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T O P I C    R E V I E W
lello Posted - 14/05/2010 : 08:31:20
le addionali ex eca ed ex meca relative alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) che non vanno considerate nel costo, hanno una destinazione specifica o vanno nelle entrate del bilancio senza poter essere utilizzate in modo specifico? mi data qualche riferimeto normativo o altro se c'è?
grazie
2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
El_Peco Posted - 29/05/2010 : 10:50:40
Libera destinazione, ai sensi dell'art. 61 1° comma, ultimo paragrafo del D. Lgs. 507/1993.
EDO Posted - 14/05/2010 : 15:32:08
Il nostro Comune è in TIA, ma avevo trovato un quesito sul sole 24 ore con qualche indicazione normativa se può essere utile.

Quesito
L'amministrazione comunale, liquidando la Tarsu ha applicato il 5% di maggiorazione a titolo di Eca e un altro 5% a titolo di maggiorazione tout court. Ma l'Eca non è abolito e,con esso, pure la maggiorazione? E l'altra maggiorazione non deve trovare giustificazione un atto normativo o amministrativo?

Risposta degli esperti del Sole 24 ore:
La cosiddetta «addizionale Eca» — originariamente istituita, nella misura del 2%, dall’articolo 1 del Rdl 2145 del 30 novembre 1937 — fu elevata al 5 per cento dal Dlgs 100 del 18 febbraio 1946. Una maggiorazione di pari importo (5 per cento: quella che il lettore chiama «maggiorazione tout court») fu introdotta dalla legge 346 del 10 dicembre 1961. L’addizionale e la maggiorazione spettavano inizialmente agli enti comunali di assistenza (Eca, appunto), ora soppressi.Il potere dei comuni di prelevare dette maggiorazioni con la tassa sui rifiuti — malgrado la soppressione degli Eca — è
stato, da ultimo, ribadito dall’articolo 3, comma 39, della legge 549 del 28 dicembre 1995.
L’addizionale e la maggiorazione spettano ai Comuni, e sono applicabili (stando alla lettera del Rdl 2145/37) solo se la tassa viene riscossa con ruolo. Se nel Comune è prevista una diversa forma di riscossione, a nostro parere non spettano né l’addizionale
né la maggiorazione.Gli addebiti al lettore sono esatti, in quanto ciascuna delle due maggiorazioni corrisponde al 5 per cento della tassa sui rifiuti.La mancata applicazione delle maggiorazioni per gli anni precedenti non comporta alcuna irregolarità nella
redazione del ruolo per l'anno corrente

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