| PaoloGros1958 |
Posted - 02/04/2010 : 09:52:13 Nell'ipotesi in cui non sia stata notificata la decisione del giudice, per i giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, si riduce da un anno a sei mesi il tempo utile per contestare la sentenza mediante appello, ricorso in Cassazione o revocazione ordinaria. (Agenzia delle Entrate Circolare 31/03/2010, n. 17/E)
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