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 comodato a favore nipotino di due mesi

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T O P I C    R E V I E W
monicam Posted - 18/03/2010 : 12:00:34
Pongo alla vostra attenzione qs quesito:
Questo Comune, con Regolamento I.C.I. adottato prima dell'entrata in vigore del D.L.93/08 che ha esentato dall'imposta l'abitazione principale, ha assimilato all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, a condizione che il comodatario dimori abitualmente presso l'abitazione stessa e che la concessione dell'immobile in comodato gratuito sia dichiarata dal proprietario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta.
Dal 1° gennaio 2008 dunque anche tale fattispecie rientra nell'esenzione di cui al D.L. 93/08.
Premesso ciò, chiediamo se si possa considerare assimilata all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato gratuito a minorenni, magari anche neonati.

Il caso che ci è stato prospettato è il seguente: proprietaria dell'immobile è la suocera di colui che vi abita.
La figlia della proprietaria risiede in altro Comune, benché non separata né divorziata dal marito.
La coppia ha un figlio neonato che risiede nel nostro Comune insieme al padre.
La proprietaria, per beneficiare dell’esenzione dall’ICI, ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ha dichiarato di aver concesso in comodato gratuito l’immobile al nipote (col quale sussiste rapporto di parentela entro il secondo grado).

Che cosa ne pensate? avete qualche caso simile?
grazie dell'attenzione
monica
6   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
monicam Posted - 21/04/2010 : 17:44:18
grazie delle risposte.
nel frattempo la situazione è stata definita nella maniera più semplice: alle nostre obiezioni (abuso del diritto, parere legale, comodato atto di straordinaria amministrazione che richiede la nomina di un curatore da parte del tribunale etc.) la contribuente (che si era per parte sua informata ed era giunta alle nostre stesse conclusioni) ha preso la residenza nell'immobile oggetto della questione.
saluti
miodemo Posted - 19/04/2010 : 13:45:45
...con il federalismo verrà abolita l'ici e con essa forse tante altre imposte e tasse locali che saranno sostituite da un'unica e nuova tassa. Una per il comune, una per la provincia e una per la regione. Boh?
Sarà una buona occasione per mettere in pratica quello che dici o ci troveremo difronte all'ennesimo pasticcio?? :-)
nicola torelli Posted - 17/04/2010 : 07:58:22
Laura, dal punto di vista didattico quello che sostieni e perfetto, ma ti sentiresti di somministrare un accertamento nei confronti di questa situazione? Ritieni che riusciresti a difenderlo di fronte ad una qualsiasi Commissione Tributaria?
Personalmente non lo farei.
Piuttosto perchè sono state operate queste "assimilazioni"? Il vizio tutti italiano di fare prima le leggi e poi trovare gli inganni è sempre in auge. Se l'ICI non piace si combatte nella giusta sede (salvo poi a pianger miseria nel bilancio), ma certamente non si inventano formule magiche per farla scomparire. La razio delle agevolazioni, ancorchè legittima quella descritta, dal punto di vista sostanziale è stata spesso usata in maniera strampalata.
La semplicità e linearita, in tutte le cose, è sempre la strada migliore da percorrere e. quindi, abitazione principale per i proprietari, agevolazioni per i comodati (senza assimilazione), agevolazioni per gli affitti a canone concordato, per l'uso diretto di UIU da parte di artigiani, etc., senza indulgere ad improbabili profili assimilatori. Le Amministrazioni dovrebbero, nel loro piccolo, intervenire sulla corretta utilizzazione del patrimonio immobiliare del proprio comune cercando di non farlo lasciare abbandonato o inoperoso e rendendolo, al massimo possibile, bene "produttivo" che con il suo utilizzo contribuisca all'economia locale (Tarsu-TIA, manutenzioni, addizionale energetica, calmiere per gli affitti,etc.).
Sull'economia si interviene anche così e non tentando di difendere posizioni di retroguardia.
Cordialita.
L_Mainardi Posted - 15/04/2010 : 12:21:26
Un contratto di comodato, può vedere quale parte contraente un minore, tuttavia, dispone l’art. 320 del Codice civile “I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316”.
Ora, la stipulazione dl in contratto di comodato, determina sicuramente la nascita di un diritto personale di godimento e, come tale, deve avvenire a potestà genitoriale congiunta.
Peraltro, nel caso specifico, potrebbe anche ravvisarsi una sorta di conflitto di interessi tra minore e genitori, posto che essi traggono un beneficio dal comodato in favore del proprio figlio (ci abita gratuitamente anche il padre), senza contare dell’interesse patrimoniale che, tramite il minore comodatario, ne deriva al comodante; beneficio che altrimenti non sarebbe fruibile in quanto il regolamento comunale non lo prevede per gli affini.
Si deve, altresì, tenere presente il disposto del comma 6 dell’art. 320 del C.C.: “Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore”.
Si precisa ancora che, pur essendo vero che nessuna norma preveda per il comodato la necessità della forma scritta, è pur vero che, nel caso specifico, non appare possibile la validità della forma verbale.
pablo66 Posted - 23/03/2010 : 17:49:43
a mio modesto parere si tratta di abuso di diritto
miodemo Posted - 18/03/2010 : 16:05:37
Anche se la cosa sembrerebbe stridere, nel caso specifico, la condizione per usufruire dell'esenzione, è la gratuità (totale) dell'uso dell'immobile e la relazione di parentela, indipendentemente dall'età del comodatario. Non viene richiesta la capacità di intendere e di volere; eventualmente secondo me subentra il tutore o l'esercente la potestà.


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