| T O P I C R E V I E W |
| comunedilipomo |
Posted - 09/02/2010 : 13:41:19 Da rassegna stampa del 08/02/2010 leggo le preoccupazioni in merito alla mancata proroga del regime tarsu per il 2010. L'anutel aveva già segnalato tale incongruenza con il seguente comunicato dello scorso 27/01/2010.
Voi come vi state comportando?
COMUNICATO STAMPA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANUTEL CHIEDE LA PROROGA
Come è noto la disposizione contenuta nell'art. 8, co.2, del D.L. 194/2009 ha prorogato al 30 giugno 2010 il termine previsto dall'art. 5, co.2 quater, del D.L. 208/2008, convertito con modificazioni dalla L. 13/2009, per l'emanazione del decreto interministeriale attuativo della nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238 del D.Lgs 152/2006, stabilito ai fini della facoltà concessa ai Comuni dal citato articolo 5 di effettuare il passaggio alla Tariffa Integrata Ambientale.
Tuttavia, la succitata disposizione non è stata accompagnata dalla proroga dell'applicabilità della Tarsu, di cui capo III del D.Lgs 507/93, a differenza di quanto avvenuto nell'anno 2009 con la norma dell'art. 1, co.184, della L. 296/2006 - come modificata dall'art. 5, co. 1, del D.L. 208/2008.
Proprio per la scarsa chiarezza dell'attuale confuso quadro normativo e al fine di dare dare certezza all'operato degli enti che si troveranno tra breve a dover approvare i bilanci di previsione, nonché i ruoli del tributo, l'ANUTEL si è fatta promotrice di un'apposita richiesta rivolta al Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, On.le Daniele Molgora, nonché al Direttore Generale delle Finanze, Dr.ssa Fabrizia Lapecorella, al fine di un'ulteriore proroga anche per l'anno 2010.
Il Presidente dell'ANUTEL con l'occasione ha evidenziato due importanti problematiche: 1. la mancanza di coordinamento della disposizione dettata dall'art. 5, co.2 quater, del D.L. 208/2008, con le norme dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 in materia di entrata in vigore dei regolamenti comunali; 2. le notevoli difficoltà applicative della nuova tariffa per la gestione dei rifiuti assimilati che, secondo il dettato dell'art. 195, co.2, lettera e), del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008, dovrebbe essere l'unica forma di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, con decorrenza dal prossimo 13/02/2010
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| comunedilipomo |
Posted - 09/02/2010 : 13:43:59 articolo su sito
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Data pubblicazione 08/02/2010
Autore Il Sole 24 Ore
Rifiuti. Il buco normativo renderebbe obbligatorio il passaggio immediato (e inapplicabile) alla vecchia tariffa Ronchi Manca la proroga del periodo transitorio per la tassa, che si è chiuso a fine 2009 A CURA DI Maurizio Fogagnolo Nella finanziaria e nel milleproroghe manca la norma "ponte" che permette ai comuni di continuare ad applicare la Tarsu, mentre per il passaggio a Tia (oggi applicata da circa un sesto dei comuni) il Dl milleproroghe ha rinviato ancora al 30 giugno prossimo le norme attuative del Codice dell'ambiente. Si apre così un vuoto normativo pericolosissimo, che mette a rischio la legittimità di tutti gli atti di riscossione adottati nel 2010, nell'unica voce di entrata esclusa dal blocco tributario sancito con la manovra del l'estate 2008. Si tratta di una "bomba" nascosta sotto i preventivi 2010, che in queste settimane sta complicando la vita degli uffici comunali. La soppressione della Tarsu era stata disposta espressamente dall'articolo 49, comma 1, del decreto Ronchi (Dlgs 22/1997), che aveva previsto un regime transitorio disciplinato dal regolamento attuativo. Quest'ultimo provvedimento (Dpr 158/1999) ha introdotto una finestra di otto anni, entro i quali i comuni avrebbero dovuto raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tutti i comuni, dunque, avrebbero dovuto introdurre la Tia, a copertura totale, dal 1° gennaio 2008. In questo lasso temporale si sono inseriti vari provvedimenti, che hanno prolungato fino al 1° gennaio 2010 il periodo transitorio congelando la situazione del prelievo vigente nel 2006 anche perché il nuovo Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006) aveva nel frattempo abrogato la Tia prevista dal decreto Ronchi. Proprio qui arriva il tassello mancante, perché la mancata reiterazione del blocco al 2010 rende (sulla carta) applicabile l'obbligo del passaggio a tariffa rifiuti. Nell'introdurre la nuova Tia, il Codice dell'ambiente (articolo 238), in attesa dell'approvazione dei regolamenti sulla tariffa riformata, impone infatti di applicare «le discipline regolamentari vigenti», che sono appunto solo quelle del Dpr 158/1999 applicativo della tariffa Ronchi. Una prima conferma arriva dall'articolo 264 dello stesso Codice, che per evitare soluzioni di continuità nel regime del prelievo prevede l'applicazione dei vecchi regolamenti sino all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi. Analogamente l'articolo successivo, il 265, stabilisce che le norme regolamentari e tecniche vigenti su raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino al l'adozione delle corrispondenti nuove norme. A fronte di tale successione di norme, appare quindi evidente che, essendo stato soppresso il Dlgs 507/1993 a decorrere dal 1° gennaio 2008 (termine ultimo previsto dal regime transitorio introdotto dal Dpr 158/1999, che continua ad applicarsi a causa della mancata approvazione del regolamento attuativo di tale ultimo decreto) tutti i Comuni sarebbero costretti ad applicare dal 1° gennaio 2010 la tariffa rifiuti prevista dal decreto Ronchi. Per evitare il paradosso e gli evidenti problemi attuativi connessi, il legislatore deve reiterare il "congelamento" dei meccanismi attuali di prelievo, meglio se con una norma sistematica che consenta ai comuni di mantenere la Tarsu fino all'approvazione definitiva dei nuovi regolamenti attuativi e specifichi che la vigenza dei vecchi regolamenti va considerata applicabile solo ai comuni che hanno introdotto la tariffa rifiuti prevista dal decreto Ronchi. Se la disciplina si estendesse anche agli enti locali che oggi adottano la Tarsu, infatti, si otterrebbe l'effetto paradossale di imporre a questi enti l'introduzione di un metodo tariffario di cui il legislatore stesso ha già disposto l'abrogazione. Poiché molti enti locali stanno provvedendo proprio in queste settimane ad approvare i bilanci preventivi 2010 che si basano - per i comuni non ancora transitati a Tariffa Ronchi - sulla ovvia prosecuzione dell'applicazione della Tarsu, appare evidente che l'intervento del Legislatore dovrà essere assolutamente tempestivo, per evitare che gli atti adottati dagli enti locali vengano considerati illegittimi |
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