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 Fallimento - Insinuazione nel passivo

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T O P I C    R E V I E W
Matteik Posted - 14/01/2010 : 12:34:50
Un curatore fallimentare ci ha comunicato il fallimento di una Società che non ha pagato l'imposta sulla pubblicità anno 2007 e 2008.

Posso emettere oggi due avvisi di accertamento intestati alla società e notificarli al curatore, per poi presentare domanda di ammissione al passivo?

In caso di risposta affermativa, come si prepara tale domanda di ammissione.

Grazie anticipatamente e buon lavoro a tutti.
2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Matteik Posted - 14/01/2010 : 14:23:18
Ho letto con piacere la risposta, tuttavia nel mio quesito non ho chiarito che l'udienza di verifica si farà al 23 febbraio. Sono già un creditore tardivo, non posso più presentare la domanda di insinuazione?
Poichè pensavo di notificare l'atto sia al curatore che alla Società!

Paolo, ti chiedo lumi in merito ai termini di accertamento dell'omesso versamento della pubblicità. Il termine di decadenza è l'anno succesivo o il quinquennio successivo?
(Dal 2009 mi occupo, anche, di imposta sulla pubblicità)

Grazie
PaoloGros1958 Posted - 14/01/2010 : 14:00:18
Si per astratto , ai sensi art,101 Legge fallimentare, infatti la definitività dello stato passivo non pregiudica i creditori negligenti poiché costoro, se non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo nei termini sopradetti, possono presentare domanda tardiva, fino a 12 mesi successivi al deposito del provvedimento del giudice con cui costui ha reso esecutivo lo stato passivo.
Decorso tale termine e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo le domande tardive sono inammissibili a meno che il creditore non provi che il ritardo non è dipeso da sua colpa.
Tuttavia i creditori tardivi (a meno che non abbiano un diritto di pegno, ipoteca, oppure un privilegio) possono partecipare solo alla divisione di quanto rimarrà dopo che si saranno soddisfatti i creditori che hanno fatto tempestivamente domanda di recupero del credito (30 giorni prima dell’udienza di verifica). I creditori invece che hanno un diritto di pegno, ipoteca, oppure un privilegio hanno comunque diritto a prendere le quote che gli spettino.
Nel concreto il curatore potrebbe eccepire , ed eccepira', la mancata contestazione e notifica degli atti ( la societa' non puo' riceverli e non possono essere oggi contestati al curatore in vece della societa')
Avvisi emessi oggi , con la pregiudizievole della notifica, :
1) da chi possono essere contestati ?
2)sono esecutivi solo dopo 60 giorni.
3) manca il presupposto del soggetto passivo.

Ancorche' per assurdo cio' fosse possibile la tardivita' di insinuazione ( il 2007 poteva essere contestato nel 2008 ed il 2008 nel 2009 - non vedo quindi giusta causa) che desse partecipazione ridotta al passivo come sopra enunciato e' danno erariale.
Parimenti la mancata insinuazione nei termini .
Va rammentato, in proposito, che l’art. 2752 c.c. distingue tre categorie di crediti tributari a cui riconosce privilegio generale sui mobili: 1) crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto (attuale comma 2, già comma 3); 2) crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi (diversi da quelli immobiliari); 3) crediti dei Comuni e delle Province per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale, per imposta comunale sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni.

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