| T O P I C R E V I E W |
| piscino |
Posted - 27/01/2008 : 14:49:07 Con il D.L. n. 248/07, il cosiddetto milleproroghe, i dubbi relativi alla possibilità di utilizzo dello strumento dell’ingiunzione fiscale per la riscossione coattiva delle entrate, appaiono definitivamente eliminati. Perplessità sulla possibilità di ricorso a tale modalità di riscossione erano sorte con la soppressione delle disposizioni contenute nell’art. 52 del d.lgs. n. 446/97. L’art. 36 del succitato decreto ha esteso l’utilizzo dell’ingiunzione fiscale alle società private, in precedenza escluse dalla norma. Ci si riferisce in sostanza alle società a totale partecipazione pubblica, c.d. in house, costituite in questi anni da numerosi enti in molte città quali Roma, Torino, Trieste, Ravenna, Ancona e molte altre. Per le società in house non iscritte all’albo ministeriale erano sorti alcuni dubbi a proposito della possibilità di utilizzare l’ingiunzione fiscale, in quanto strumento ritenuto di solo appannaggio degli enti pubblici veri e propri e non anche delle società private seppure a totale capitale pubblico. Nel caso, tali società avrebbero dovuto trasmettere gli atti agli enti locali o agli agenti della riscossione (Equitalia e sue partecipate) per l’adozione dell’ingiunzione fiscale o l’emissione del ruolo per poi dopo attivare le procedure esecutive sulla base degli atti adottati dall’ente. Una diversa linea interpretativa ha invece ritenuto che tali società partecipate possano a pieno titolo ricorrere all’utilizzo dell’ingiunzione fiscale in quanto soggetti strumentali rispetto all’ente locale, in base ad una sorta di delegazione di compiti nell’ambito dell’affidamento del servizio di riscossione. In pratica al concessionario competerebbe l’esercizio degli stessi compiti spettanti all’ente che ha appaltato il servizio. La norma in commento annovera esplicitamente le società in house tra i soggetti abilitati a tale funzione, per cui non sussistono più incertezze sulla tanto dibattuta questione. Inoltre un’altra significativa innovazione è la possibilità attribuita a tutti i soggetti affidatari del servizio di riscossione, di applicare anche le disposizioni contenute nel dpr n. 602/73 al titolo II, relative al procedimento dell’esecuzione forzata, strumento più agile rispetto all’ingiunzione fiscale, che prima soltanto i comuni e le società iscritte all’albo potevano utilizzare. Secondo le nuove disposizioni, la procedura dell’esecuzione forzata viene estesa a tutti gli enti locali, quindi anche alle province e a tutti gli altri soggetti affidatari del servizio quali le società miste, le società in house ecc. Poteri prima riservati alla sola società di riscossione pubblica Equitalia ed alle sue partecipate, quali il fermo amministrativo dei veicoli, l’iscrizione di ipoteca sugli immobili, il pignoramento presso terzi, la dichiarazione stragiudiziale ecc., sono stati estesi a tutti i soggetti citati. In questo modo dovrebbe rafforzarsi la possibilità di attuare una sempre più efficace attività di riscossione delle entrate locali, sempre che il decreto venga convertito in legge.
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