| T O P I C R E V I E W |
| ospettu |
Posted - 23/11/2009 : 10:29:05 Nel mese dei luglio 2007, ho ricevuto dal curatore fallimentare della ditta XY, una comunicazione scritta nella quale mi faceva presente che la ditta XY è stata dichiarata fallita con sentenza del mese di maggio 2007, ed inoltre mi veniva specificato che il 16/10/2007 alle ore ..... ci sarebbe stata l'udienza per l'esame dello stato passivo. A questo punto io ho effettuato immediatamente i controlli tributari sulla ditta XY mi sono resa conto che non ha mai pagato l'ICI su un cappannone e su una vasta area edificabile, ho inviato a luglio una lettera di preaccertamento al curatore fallimentare e all'ex titolare della ditta per richiedere dati ed informazioni, ma non ho ricevuto alcuna risposto, quindi ad ottobre e precisamente il 18 ottobre 2007 ho inviato gli avvisi d'accertamento ICI al curatore fallimentare per gli anni dal 2002 al 2006. A tutt'oggi non ho ricevuto alcun pagamento, non ho mai fatto l'insinuazione al passivo per il totale di questi avvisi d'accertamento. La procedura fallimentare non si è ancora conclusa. Vorrei sapere posso fare ora nel 2009 una insinuazione al passivo tardiva? |
| 2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| miodemo |
Posted - 25/11/2009 : 00:47:14 Per Paolo: significa che poi provvederà il concessionario all'insinuazione una volta che la cartella risulterà non pagata? o si spera che il curatore abbia risorse sufficienti per pagare la cartella? grazie |
| PaoloGros1958 |
Posted - 23/11/2009 : 13:39:55 Vale il principio generale che i documenti devono avere data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, a norma dell’art. 2704 c.c.. l’atto non definitivo alla data del fallimento non si ritiene, in genere, sufficiente a comprovare il credito, fatta salva la contestuale produzione dei documenti dedotti in causa . La normativa prevede testualmente che la domanda di ammissione al passivo deve essere presentata entro il termine non maggiore di giorni trenta dalla data di affissione della sentenza di fallimento. Non si tratta peraltro di un termine perentorio in quanto la domanda può essere utilmente presentata entro il giorno stabilito per la verificazione dello stato passivo e, in caso di rinvio, anche successivamente, fino a quando il Giudice Delegato non chiude l’udienza di verifica. Decorso tale termine, il creditore che intende partecipare alla procedura fallimentare dovrà necessariamente ricorrere all’insinuazione tardiva prevista dall’art. 101 L.F., per la quale occorre tuttavia l’assistenza di un difensore.
L’art. 101 l. f. dispone che la relativa domanda può essere presentata non oltre il termine di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, prorogabile dal Tribunale fino a 18 mesi esclusivamente in caso di particolare complessità della procedura. Il mancato rispetto dei termini innanzi indicati comporta che le relative domande di insinuazione vengono respinte dal giudice delegato in quanto ritenute inammissibili. Per gli avvisi di accertamento, occorre procedere tempestivamente all’iscrizione a ruolo straordinario dell’intero importo accertato, comprensivo di interessi e sanzioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 3, e 15-bis del d.P.R. 29.09.1973, n. 602. Ergo non puoi piu' fare neppure una insinuazione tardiva.
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