Nota: E' necessario essere registrati per postare un messaggio. Per registrarti, clicca qui. La registrazione e' gratuita!
T O P I C R E V I E W
PaoloGros1958
Posted - 20/11/2009 : 07:21:27 Mutando orientamento, la Corte di Cassazione afferma che lo smaltimento dei rifiuti nei porti non compete ai Comuni e i concessionari del servizio portuale non devono pagare la TARSU.L'area portuale è lo “spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale”.
In tale ambito, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è, per l’appunto, attribuito all'Autorità portuale, con espressa esclusione della competenza del Comune, il quale, pertanto, non può legittimamente pretendere il pagamento della tassa comunale prevista per la raccolta e lo smaltimento di quei rifiuti.
È quanto affermato dalla Sezione Tributaria civile della Cassazione con la sentenza n. 23583/2009, depositata lo scorso 6 novembre. In pratica, con riferimento alle aree site all'interno dell'area portuale non sussisterebbe alcun potere impositivo in capo al Comune dato che il servizio di raccolta dei rifiuti è devoluto dalla normativa di riferimento all'Autorità portuale. E ciò vale anche se il Comune, “di fatto”, ha istituito ed attivato il servizio in tale area