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 Validità notifica in caso di mancato ritiro

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T O P I C    R E V I E W
andrea65 Posted - 12/11/2009 : 18:47:30
In merito alle notifiche con raccomandata a.r. degli avvisi di accertamento ICI (c.d. buste bianche) pare ci sia una sentenza che ritiene valida la notifica al contribuente se questi non la ritira all'Ufficio postale e la busta ritorna al mittente con l'indicazione di "compiuta giacenza".
Visto che è una casistica frequente, per caso qualcuno ha gli estremi di questa sentenza (non so da parte di quale organo)?
Grazie a chi vorrà rispondere.
3   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
miodemo Posted - 25/11/2009 : 00:39:37
quote:
Originally posted by andrea65

In merito alle notifiche con raccomandata a.r. degli avvisi di accertamento ICI (c.d. buste bianche) pare ci sia una sentenza che ritiene valida la notifica al contribuente se questi non la ritira all'Ufficio postale e la busta ritorna al mittente con l'indicazione di "compiuta giacenza".
Visto che è una casistica frequente, per caso qualcuno ha gli estremi di questa sentenza (non so da parte di quale organo)?
Grazie a chi vorrà rispondere.


Non conosco sentenze che tratttino il caso di notifiche con racc. AR "buste bianche" cioè che non seguono la procedura degli atti giudiziari "buste verdi".
Cmq direi che se la raccomandata è ritirata non c'è alcun problema anche se il ritiro avviene oltre il termine di decadenza perchè si ha per notificata il giorno della data di consegna del plico all'ufficio postale ovvero il giorno della spedizione.
Se invece ti ritorna per compiuta giacenza, consiglio di ripetere la notifica con il messo comunale o con la cd busta verde.
Lorenzo Posted - 24/11/2009 : 16:34:33
E nel caso in cui il contribuente rifiuta di ritirare la raccomandata?
PaoloGros1958 Posted - 17/11/2009 : 11:22:32
La legge n. 80 del 14 maggio 2005, di conversione del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, recante misure urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, con l'articolo 2, comma 4, lettera c), nn. 1, 2, 3, 4 e 5, ha apportato sostanziali modifiche all'articolo 8 della legge n. 890 del 20 novembre 1982, in ordine alle notifiche eseguite attraverso l'agente postale.

Il momento in cui la notifica si considera eseguita
Nel caso in cui, durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale, il destinatario o un incaricato ritiri il plico, l'addetto all'ufficio postale lo attesta sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato, è spedito al mittente.
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata - la cosiddetta compiuta giacenza - ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.

Nel concreto e' quindi la legge che stabilisce la regolarita' della notificazione per "compiuta giacenza " ma attenzione che in sede di ricorso in CTP ti daranno invece torto eccependo l'irregoloarita' della notificazione in base a :

"E' nulla la notifica del verbale di accertamento di violazione al codice della strada "mediante il deposito presso l'ufficio postale", senza che sia data notizia al destinatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità della notificazione nel senso chiarito dalla Corte costituzionale."

Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 7815 del 4 aprile 2006, richiamando la sentenza n° 346/1998 con la quale cla Consulta aveva dichiarato «incostituzionale l'art. 8, comma 2, l. 890/1982, nella parte in cui non prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento.

Vero e' che si parla di Cds ma la ratio non cambia e viene applicata dalle CTP.
NB: la sentenza di cui parli a favore credo sia la sentenza 346 del 1998)

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