| T O P I C R E V I E W |
| EDO |
Posted - 03/11/2009 : 10:02:12 Buongiorno a tutti, è intenzione dell'amministrazione approvare il bilancio di previsione a metà dicembre 2009. siccome nella proposta di giunta per il bilancio di previsione 2010 devono essere inserite anche le tariffe tia, devo procedere all'approvazione del piano finanziario tia la settimana prox. quindi: piano finanziario tia, poi deliberazione giunta con tariffa ed infine bilancio di previsione. mi confermate queste tempistiche?
vista poi la sentenza corte costituzionale, io procederei, come per gli anni passati, all'approvazione del piano tia con solo imponibile dei costi servizio rifiuti (quindi al netto di iva e tributo provinciale), in attesa di novità normative o chiarimenti vari. se decidessero (mah ...) di eliminare IVA, dovrei modificare il piano finanziario oppure rimane uguale e nell'emissione del ruolo (che farò a fine marzo 2010) verranno aggiunte ECA - MECA e tributo provinciale come per la TARSU?
Grazie e buon lavoro
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| 5 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| debeppe |
Posted - 01/12/2009 : 16:25:31 L'emendamento Bonfrisco non è stato approvato. La questione del rimborso IVA indebitamente pagata sulla TIA sarà a quanto pare trattata nella finanziaria 2010. |
| EDO |
Posted - 01/12/2009 : 15:35:32 HO VISTO CHE E' STATO CONVERTITO IN LEGGE (166/2009) IL D.L. 135/2009. DELL'EMENDAMENTO BONFRISCO CITATO DA TONI NEL REPLY DEL 03.11.09 SAPETE QUALCOSA?
GRAZIE E BUON LAVORO |
| Toni |
Posted - 04/11/2009 : 07:50:20 Si la procedura è questa. Saluti T. Pavano |
| EDO |
Posted - 03/11/2009 : 15:50:19 Ti ringrazio della dritta. Confermi anche le tempistiche: piano finanziario tia, poi deliberazione giunta con tariffa ed infine bilancio di previsione?
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| Toni |
Posted - 03/11/2009 : 12:14:38 Prova a guardare questo emendamento che dovrebbe essere recepito nel d.l. 135/2009 attualmente in fase di convesione
"Tariffa Rifiuti -Emendamento IVA su TIA Emendamento presentato da Anna Cinzia Bonfrisco (PDL) in I Commissione del Senato al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, .recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (AS. 1784). Dopo l'articolo 20 , inserire il seguente: «Art. 20- bis. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la tariffa igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e la tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da intendersi escluse dall'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del . Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.. .2. Alla tariffa igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e alla tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica l'addizionale erariale del dieci per cento di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, come integrata dalla legge 10 dicembre 1961, n. 1346 e dall'articolo 3, comma 39, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a prescindere dalle effettive modalità di riscossione praticate dall'ente gestore. 3. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sul valore aggiunto corrisposta dai soggetti diversi dagli esercenti arti e professioni o dagli imprenditori con regime di detraibilità totale o parziale, è integralmente compensata con l'addizionale erariale di cui al comma precedente, conseguentemente gli enti gestori della tariffa di cui sopra, non dovranno procedere al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto pagata dai suddetti utenti. 4. Per le operazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge resta fermo il trattamento fiscale, già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta. 5. Gli enti gestori della tariffa igiene ambientale di cui al predetto articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, se obbligati a quanto previsto dai numeri 1 e 2 della lettera b) del comma 5 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono prowedere entro il 31 marzo 2010. In difetto decadranno automaticamente dal potere di esercitare l'attività di gestione dei rifiuti»." saluti T. Pavano |
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