| T O P I C R E V I E W |
| pola |
Posted - 29/09/2009 : 18:55:03 Un contribuente I.C.I. ha ristrutturato tre fabbricati (cat. A6) unendoli tra loro e rendondoli un'unica abitazione principale. Fino al 2007 lo stesso ha pagato l'I.C.I. sulla base di una rendita presunta e non sulla base delle tre rendite catastali distinte. Dopo l'accatastamento del nuovo immobile nel 2008, però, la rendita attribuita è decisamente inferiore a quello presunta e pertanto il contribuente ci chiede il rimborso della maggiore imposta pagata. Secondo voi dobbiamo fare il rimborso utilizzando la rendita presunta (oramai non più valida in base all'art. 1 comma 173 della L. 296/2006) e calcolare anche gli interessi? |
| 7 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| miodemo |
Posted - 01/10/2009 : 10:00:39 ribadisco:
D.Lgs. 504 del 30/12/1992 Art. 5. Base imponibile. 1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1...omissis...5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Ti consiglio di attenerti alle disposizioni di legge. Esamina la concessione edilizia e facendoti aiutare dai colleghi dell'edilizia privata individua di quale intervento edilizio si è trattato a norma dell'art. 31 della legge 457.
Se poi, come dici, il contribuente ha pagato, dalla fine lavori, per il fabbricato su una rendita superiore a quella proposta, meglio sarebbe se definitiva per decorrenza dei termini, devi procedere doverosamente al rimborso.
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| PaoloGros1958 |
Posted - 01/10/2009 : 09:02:27 Ho avuto un caso simile e mi sono comportato esattamente come indicato da Albanese che a mio avviso ha esattamente inquadrato il problema. |
| bitetto |
Posted - 01/10/2009 : 08:01:04 Al contrario. Secondo me se la rendita messa in atti (che avra' decorrenza dalla data di fine lavori, notizia indicata sul docfa che puoi scaricare dalla procedura portale dei comuni dell'agenzia del territorio) è differente da quella sulla base della quale è stata calcolata l'imposta occorrerà rimborsare o richiedere la differenza di imposta risultante.
A. Albanese |
| pola |
Posted - 30/09/2009 : 13:33:36 Quindi, in mancanza di una rendita certa attribuita dall'Ufficio del Catasto, è esatto ritenere valida quella presunta dichiarata e non concedere il rimborso chiesto dal contribuente? |
| bitetto |
Posted - 30/09/2009 : 13:24:05 Non concordo. L'ipotesi prospettata riguarda il caso di demolizione e ricostruzione di fabbricato/i e non quella prospettata di ristrutturazione dei tre fabbricati. Fatta questa premessa, prediligo la seguente soluzione: durante i lavori di ristrutturazione, in cui presumibilmente i fabbricati non sono stati abitati, si potrebbe calcolare l'imposta sulla base delle originarie e separate rendite e ad aliquota ordinaria con riduzione del 50% per inabitabilità/inagibilità di fatto. Dalla data di conclusione dei lavori - che ai fini ICI battezza il nuovo fabbricato - si applicherà l'imposta sulla base della nuova rendita catastale (che il contribuente avrà cura di proporre all'agenzia del territorio o comunque da esso indicata al Comune fino alla data di classamento - è vero che la rendita presunta non esiste + ma soccorre, credo, il buon senso) con eventuale applicazione, se spettanti, dei benefici previsti per l'abitazione principale.
A, Albanese |
| pola |
Posted - 30/09/2009 : 13:18:19 Ti ringrazione per la risposta precisa: Il problema che purtroppo non ho chiarito correttamente è che questa persona ha utilizzato la rendita presunta a lavori finiti, quando cioè abitava regolarmente nell'immobile ristrutturato |
| miodemo |
Posted - 30/09/2009 : 12:33:42 Durante l'esecuzione dei lavori (dalla data di inizio fino alla fine dei lavori, vedi la concessione edilizia)i tre A6 cessano di essere fabbricati e diventano area fabbricabile (art. 5 co 6 504/92) a valore di mercato ed ad aliquota ordinaria. Dalla data di fine lavori il nuovo fabbricato dovrebbe avere una rendita proposta che diventa definitiva dopo un anno se l'AdT non la rettifica. L'eventuale rettifica da parte dell'AdT, regolarmente notificata nei termini, è efficace dalla data dell'originario accatastamento del nuovo fabbricato. Pertanto ritengo che al contribuente non spetti alcun rimborso in quanto doveva pagare sull'area fabbricabile che di solito, essendo un valore venale di mercato, dovrebbe avere una base imponibile superiore e l'imposta essere calcolata con l'aliquota ordinaria. Non vedo quindi come la rendita attribuita possa avere effetto per il passato, considerato che il fabbricato non esisteva.
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