| T O P I C R E V I E W |
| MARIELLA |
Posted - 29/09/2009 : 10:37:11 SUPPONIAMO CHE NEL CORSO DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE SUPERFICI IMPONIBILI AI FINI TARSU, EMERGE A FAVORE DI UN CONTRIBUENTE UNA MINORE SUPERFICIE RISPETTO ALL'ISCRIZIONE A RUOLO. COME REGOLARSI PER I RIMBORSI NELLE SEGUENTI IPOTESI: 1) LA MAGGIORE SUPERFICIE DI ISCRIZIONE E' DIPESA DA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE 2) LA MAGGIORE SUPERFICIE E' DIPESA DA PRECEDENTE ACCERTAMENTO DELL'UFFICIO. 3) ESISTE UN IMPORTO MINIMO AL DI SOTTO DEL QUALE NON SI PROCEDE AL RIMBORSO (DEVE ESSERE INTESO AD ANNO O IMPORTO COMPLESSIVO DI TUTTI GLI ANNI)? GLI AVVISI DI ACCERTAMENTI NON SONO PARTITI PER IMPORTI INFERIORI A € 12.00 |
| 1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Toni |
Posted - 30/09/2009 : 10:21:47 Sia nel caso 1) che 2) il rimborso al contribuente è dovuto applicando l'art. 1, c.164, della legge n. 296/06 e cioè entro un termine di cinque anni decorrente dal giorno del versamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il termine dei cinque anni non è più previsto a pena di decadenza, come accadeva per la Tarsu (due anni - art. 75, c. 3, d.lgs. 507/93). I comuni devono disporre il rimborso entro 180 giorni e si applicano gli interessi legali eventualmente modificati dal regolamento comunale (art. 1, c. 165. l.n. 296/06). Se non avete stabilito nulla nel regolamento comunale per l'importo minimo da rimborsare si applica l'art. 1, comma 168, della legge n. 296/06 e quindi l'art. 25 della legge n. 289/02, per cui entro i 12 euro non si accerta e non si rimborsa nulla. I 12 euro sono, a mio avviso, da riferirsi al singolo anno, se il regolamento comunale non dispone diversamente. |
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