| T O P I C R E V I E W |
| CONSELVE |
Posted - 05/09/2009 : 09:18:04 Come ormai saprete tutti la Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 24.7.2009 ha stabilito che la tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del d.Lgs. n. 22/1997 ha natura tributaria. Molteplici sono le conseguenze, come evidenziato da diversi autori: - non è più possibile recuperare l'IVA sui costi sostenuti. Conseguenze: l'Agenzia delle Entrate ci accerterà 5 anni di IVA indebitamente recuperata? D'altro canto non possiamo più richiedere allo Stato il rimborso dell'IVA per le annualità precedenti come se fossimo in TARSU. - il contribuente non paga più l'IVA e quindi può chidere il rimborso di quanto indebitamente corrisposto. Ma se non applico l'IVA perchè tributi non è che devo invece applicare l'ex ECA e l'addizionale ex ECA che complessivamente sono sempre il 10%? - necessità di modificare i regolamenti per allinearli alle disposizioni tributarie vigenti. - impossibilità di lasciare in affidamento diretto al gestione del "Tributo" ai Bacini o ATO competenti in quanto non iscritti all'Albo dei Concessionari. Queste sono solo alcune delle "belle nuove" che ci ha portato la Consulta. Voi cosa fate (o farete)? |
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| CONSELVE |
Posted - 18/09/2009 : 13:37:32 Fresco di convegno in materia, il relatore evidenziava che, nonostante la Consulta ne abbia fattao solo accenno nella tristemente famosa sentenza 238/2009, secondo lui la Corte Costituzionale, quando verrà "ufficialmente" investita della questione Tariffa integrata ex D.Lgs. 152/2006, seguirà lo stesso iter logico utilizzato per l'attuale TIA. L'assurdità comunque è che non è possibile definire (in un senso o nell'altro) una questione così importante (per enti locali, contribuenti ed erario) ben 12! anni dopo l'entrata in vigore della normativa! Comunque andiamo avanti! Stefano |
| PaoloGros1958 |
Posted - 17/09/2009 : 12:16:25 Per il passato e' un gran bel problema ( per chi e' in Tia) ma per il futuro e' rilevante l'estraneita' dalla sentenza della consulta della nuova normativa (articolo 238 del Dlgs 152/2006). Per come il Giudice delle leggi ha argomentato, si potrebbe anche leggere tra le righe una sorta di interpretazione "a contrario", che ritiene la nuova Tariffa integrata ambientale un vero e proprio corrispettivo di un servizio avente natura esclusivamente privatistica, nonché una sorta di monito alle Amministrazioni competenti di rendere davvero effettiva e operativa tale normativa. E in questo senso potrebbe andare anche il Legislatore nel momento in cui con l'articolo 5, comma 2-quater, del Dl 208/2008, ha autorizzato i Comuni ad adottare la Tariffa integrata ambientale qualora l'apposito e necessario Regolamento ministeriale non venga approvato entro il 31 dicembre 2009. Quindi pensavo : approviamo la nuova Tia ( integrata) entro il 31.12.2009 e rimettiamoci l'Iva !!!!!!!!! NB: E' solo una provocazione dettata dalla disperazione. |
| miodemo |
Posted - 07/09/2009 : 08:41:20 Aspettiamo. Aspettiamo una circolare, un'altra circolare che smentisca la precedente; disposizioni di legge incomprensibili e contraddittorie, che cambiano tutto per non cambiare nulla. Una proroga dello status quo delle attuali forme di gestione, non penserete mica che qualche migliaio di comuni vadano in gara europea in 3 mesi?, che rimborsino l'IVA e recuperino l'ECA? ...e così via. Nel frattempo sto individuando il condominio più alto del paese. |
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