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T O P I C R E V I E W
piscino
Posted - 06/01/2008 : 16:10:08 Sulla possibilità di (continuare) ad utilizzare l'ingiunzione fiscale vi segnalo un articolo di ItaliaOggi pubblicato il giorno 3 gennaio.
Ingiunzione fiscale per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali. Lo riafferma l'articolo 36 del dl 248/07 intervenendo in materia di riscossione. In sostanza la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 639/1910. Va segnalato, però, che nessuno aveva mai dubitato della possibilità di avvalersi della procedura dell'ingiunzione fiscale (rd 639/1910, appunto), se non a seguito della legge finanziaria per il 2008. Finanziaria che, all'art.1, comma 225, lettera «b», ha abrogato il comma 6 dell'art. 52 del dlgs 446/97, nel quale si faceva appunto richiamo alla procedura dell'ingiunzione fiscale per la riscossione coattiva degli enti locali. A fronte della ovvia constatazione che l'eliminazione del ricorso all'ingiunzione fiscale avrebbe impedito di fatto la riscossione coattiva in proprio, si è tentato di rimediare in sede interpretativa, sostenendo che l'abrogazione della disposizione non avrebbe avuto effetti pratici. Si è messa in evidenza, infatti, la natura non precettiva, ma ripetitiva e sostanzialmente inutile dell'articolo 52 citato. In sostanza si sarebbe trattato di una abrogazione di una norma inutile. Peraltro il legislatore con il decreto milleproroghe ha ritenuto di eliminare alla radice qualsiasi dubbio e ha ribadito la possibilità di utilizzo dell'ingiunzione fiscale da parte di comuni e province, e di tutti gli enti locali. La procedura riguarda i tributi, ma anche tutte le altre entrate degli enti locali. Deve ritenersi che la norma confermi la possibilità di utilizzo per tutte le entrate extra tributarie, quali sanzioni o entrate di diritto privato (alle condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Cassazione consolidata in lunghi decenni di applicazione). E l'ente locale potrà anche avvalersi delle disposizioni contenute nel titolo II del dpr 602/1973, in quanto compatibili, relative alle riscossione da parte dei concessionari.