| T O P I C R E V I E W |
| aringella |
Posted - 20/08/2009 : 12:55:49 La l.296/2006 al comma 163 dispone che il titolo esecutivo deve essere notificato entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto esecutivo. Ai fini della presrizione, per la TARSU è sufficiente definire titolo esecutivo l'iscrizione negli archivi tributari dell'ente del contribuente debitore, in base al quale viene poi emesso con determinazione il ruolo, o deve essere emesso l'avviso di accertamento? Per il mio revisore e una società concessionaria la semplice iscrizione negli archivi è titolo esecutivo. Grazie. Valeria |
| 1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| PaoloGros1958 |
Posted - 21/08/2009 : 09:16:55 In concreto: a) riscossione diretta : il contribuente non paga , emetti avviso di accertamento per omesso veramento : la prescrizione parte dal 61esimo giorno dalla notificazione di tale avviso b) concessionario: a ruolo,avvisi bonari non notificati, ex cartella esattoriale in due rate ( senza interessi e sanzioni in quanto i precedenti avvisi bonari erano per posta ordinaria) , il contribuente non paga , avviso di mora ( con interessi moratori) , la prescrizione parte dal 61esimo giorno dalla notifica dell'avviso di mora.
Nel diritto dopo la notificazione delle ex cartelle esattoriali la concessionaria ha titolo all'esecuzione ma non lo fa' riesumando i vecchi avvisi di mora. Corretto o meno che sia ( meno) l'avviso di mora interrompe i termini prescrittivi . Io sono in diretta dal 2000 ma se fossi con il concessionario contesterei la procedura con gli avvisi di mora al concessionario stesso che come tale " deve comportarsi come se fosse il comune " ma una domanda il comune si comporterebbe a quel modo ? |
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