| T O P I C R E V I E W |
| piscino |
Posted - 23/07/2009 : 17:29:21 Da IlSole24Ore
Rimborsi Ici alle coop agricole Corte costituzionale. Illegittimo il divieto di restituzione dei versamenti precedenti il 2008 Si apre la strada per la presentazione delle istanze ai Comuni IL QUADRO Cinque anni per la domanda La sentenza non avrà nessun effetto se si è prodotto il giudicato o l'accertamento definitivo Luigi Lovecchio È illegittimo il divieto di restituzione dell'Ici versata dalle cooperative agricole per gli anni precedenti al 2008. Con la sentenza 227/09, la Corte costituzionale ha infatti dichiarato l'incostituzionalità della previsione contenuta nell'articolo 2, comma 4 della legge 244/07, che disponeva il blocco dei rimborsi Ici sui fabbricati strumentali delle cooperative. Gli effetti della sentenza potrebbero rivelarsi dirompenti, posto che sull'applicabilità dell'imposta comunale agli immobili delle cooperative agricole sono pendenti numerosi contenziosi, anche di ingente entità. La pronuncia della Corte costituzionale si segnala per la puntuale ricostruzione storica della nozione di ruralità, a partire dalla originaria formulazione dell'articolo 9 del decreto legge 557/93. In forza di questa norma, ai fini della definizione di fabbricato rurale occorreva l'identità soggettiva del proprietario del terreno e del proprietario del fabbricato asservito al fondo. Questo impediva, dunque, il riconoscimento della ruralità agli immobili delle cooperative agricole, in ragione del fatto che la titolarità dei terreni appartiene normalmente ai soci delle coop. Con l'inserimento del comma 3 bis all'interno dell'articolo 9, si è poi proceduto a disciplinare autonomamente i fabbricati rurali strumentali. Secondo la prevalente lettura di tale comma, la norma dovrebbe consentire di attribuire la qualifica di ruralità ai beni oggettivamente destinati ad attività agricole, indipendentemente dal possesso dei fondi cui essi afferiscono. La Corte costituzionale ricorda tuttavia anche il recente filone giurisprudenziale inaugurato dalla Cassazione con numerose sentenze emesse nell'estate del 2008, a fronte del quale tutti i fabbricati rurali dovrebbero scontare l'Ici. Tanto, in ragione del fatto che la ruralità rileverebbe solo ai fini del classamento degli immobili, non anche ai fini dell'esenzione dal tributo comunale. In un quadro interpretativo già sufficientemente controverso, si inseriscono le innovazioni introdotte a fine 2007 e nei primi mesi del 2009. Si tratta in particolare: - dell'articolo 42 bis del Dl 159/07, che ha completamente sostituito la definizione di fabbricato rurale, menzionando espressamente, tra l'altro, le cooperative agricole; - dell'articolo 2, comma 4 della legge 244/07, che ha sancito il divieto di rimborso dell'Ici versata sulle costruzioni strumentali delle cooperative; - dell'articolo 23, comma 1 bis del Dl 207/08, che contiene una disposizione interpretativa in materia di ruralità. La sentenza della Corte non prende posizione sulla natura interpretativa o innovativa dell'articolo 42 bis, ritenendo sufficiente l'esame della sola disposizione incriminata, recata nella legge 244/07. Osserva in proposito la Corte costituzione che se l'Ici era dovuta dalle cooperative per le annualità precedenti il 2008, non avrebbe avuto senso il divieto di rimborso disposto nel 2007. Ne consegue che l'unica finalità perseguita nella legge 244/07 è quella di impedire il rimborso di una somma altrimenti indebita. A rafforzare tale conclusione, la pronuncia si richiama anche alla disposizione contenuta nel Dl 207/08. La norma, qualificata dalla Corte come interpretativa, afferma infatti che i fabbricati rurali devono intendersi esclusi dal presupposto dell'Ici. Stando così le cose, la sentenza non ha potuto che confermare i precedenti a fronte dei quali è irragionevole la disparità di trattamento tra soggetti che hanno pagato un tributo indebito, ai quali si preclude il rimborso, e soggetti che invece non hanno versato nulla sin dall'inizio. La disposizione dell'articolo 2, comma 4 della legge 244/07 è stata pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima. Si apre a questo punto la strada per le istanze di rimborso dell'Ici pagata dalle cooperative agricole. Al riguardo, occorre ricordare che le sentenze di incostituzionalità non producono effetti per i rapporti esauriti. Ne consegue che, in linea di principio, non sono ammesse restituzioni in caso di sentenze passate in giudicato, accertamenti divenuti definitivi e decorrenza dei termini per il rimborso. La scadenza per i rimborsi è di cinque anni dal pagamento. |
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