Il Forum del Governo Locale
Il Forum del Governo Locale
Il Forum del Governo Locale
Home | Profilo | Registrati | Messaggi attivi | Membri | Cerca | FAQ
 I Forum
 Gli Enti Locali
 Tributi Locali
 rapporti tra iva e imposta di bollo

Nota: E' necessario essere registrati per postare un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La registrazione e' gratuita!

Screensize:
UserName:
Password:
Modalita' di formattazione:
Formattazione: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Allinea a sinistraCentratoAllinea a destra Inserisci riga orizzontale Inserisci linkInserisci email Inserisci codiceInserisci quota in rispostaInserisci elenco puntato
   
Messaggio:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON

 
   

T O P I C    R E V I E W
vincenti Posted - 19/12/2007 : 22:39:39
Vi trascrivo un interessante articolo che tratta dei rapporti tra iva e imposta di bollo.



Premesso in termini generali che l'Iva e l'imposta di bollo sono tributi alternativi, nel senso che l'applicabilità dell'uno esclude l'applicabilità dell'altro, rileviamo immediatamente che ai sensi dell'art. 6 della Tabella, allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e degli artt. 13 e 14 della Tariffa allegata allo stesso decreto, le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed i documenti in genere di addebitamento o di accreditamento di somme, riguardanti
operazioni soggette ad Iva sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, cioè anche in caso di registrazione.
Ai fini dell'esenzione suddetta, i citati documenti devono contenere una delle seguenti indicazioni:

- l'importo dell'Iva;
- la dicitura che il documento è emesso in relazione al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva.

Al contrario, sono soggetti all'imposta di bollo di euro 1,81 le fatture ed i documenti di importo complessivo superiore a euro 77,47, emessi in relazione alle operazioni:
- fuori campo Iva, per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo, ovvero territoriale;
- escluse dal campo di applicazione dell'Iva;
- esenti da Iva ex art. 10 del D.P.R. n. 633/1972;
Nei casi suddetti l'imposta si assolve mediante applicazione di un contrassegno di bollo sul documento.
Nell'ipotesi, infine, di fatture e di documenti contabili, in genere, che evidenzino sia importi assoggettati ad Iva sia non assoggettati al detto tributo, se questi ultimi sono di ammontare superiore a euro 77,47, il bollo è dovuto (circolare ministeriale n. 1/301333 del 2 gennaio 1984).

Imposta di bollo e contratti

Qualunque contratto (o convenzione che dir si voglia), quindi anche quello per l’affidamento di un incarico legale o di formazione del personale ecc., può essere concluso a mezzo scrittura privata non autenticata, cioè mediante la sottoscrizione da parte di entrambe le parti del contratto redatto in una o più copie.
L’art.3 della parte prima della Tariffa - Allegato A annessa al DPR 26 ottobre 1972, n.642 stabilisce l’assoggettamento al tributo del bollo “fin dall’origine” delle “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazione anche unilaterali, con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie”.
Attualmente l’imposta di bollo è fissata nella misura di Euro 14,62 per ogni “foglio” costituito da quattro “facciate”
Il bollo è dovuto anche per i contratti afferenti operazioni soggette ad IVA, giacché l’alternatività tra IVA ed imposta di bollo (art.6 della Tabella, allegato B, al DPR 642/72) è sancita solo con riferimento a taluni documenti (ad esempio, fatture ed estratti conto) e non anche per quanto concerne le scritture contrattuali.
Particolare attenzione va posta riguardo al momento impositivo.
Infatti, con la locuzione “fin dall’origine” il legislatore ha inteso evidenziare che il bollo è un tributo “cartolare”, nel senso che già la carta ove viene redatto il documento soggetto ad imposizione deve “contenere” l’assolvimento dell’imposta.
In sostanza, le marche da bollo devono essere applicate prima della sottoscrizione della scrittura privata (art.11 DPR 642/72).

Prassi relativa

Ris. n. 98/E del 3 luglio 2001

Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso Bollo - Agevolazioni ed esenzioni - Atti amministrativi - Fatture contenenti corrispettivi relativi a più operazioni - Esenzione - Non compete - Imponibilità - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

Ciò posto, si comunica che le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad Iva, scontano l'imposta di bollo, nel caso in cui la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad Iva, superi lire 150.000.


Ris. n. 64/E/V/10/456 del 28 dicembre 1994 Dir. AA.GG. e cont. trib.

Bollo - Agevolazioni ed esenzioni - Fatture emesse per forniture di libri e periodici - Esenzione ex art. 6, Tabella, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Compete - Condizioni

Si ritiene, pertanto, che la suddetta condizione, necessaria per l'applicazione dell'esenzione dal bollo di cui al predetto art. 6 della Tabella, si debba intendere realizzata relativamente alle fatture in esame, emesse in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva, per essere detto tributo assolto dall'editore con effetto assorbente rispetto ad ogni altra operazione al commercio di libri.
In relazione a quanto sopra, si precisa che le fatture in esame, emesse dagli altri operatori diversi dall'editore, ancorché non rechino evidenziato l'addebito d'Iva, sono esenti dall'imposta di bollo, a condizione che su di esse venga espressamente indicata la sussistenza del presupposto di cui sopra, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972.


Nota n. 321898 del 10 marzo 1986 Dir. TT.AA.

Iva e ricevuta fiscale - Prestazioni rese da casa di riposo - Momento di rilascio in relazione al versamento delle rette a mezzo del servizio di c/c.p. - Assoggettamento ad imposta di bollo - Solo in caso d'uso - Artt. 10, 22 e Titolo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - L. 10 maggio 1976,n. 249 - Art. 2 e Tariffa, Allegato A, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

Per quanto concerne l'imposta di bollo si fa presente che la ricevuta fiscale è esente da detto tributo, ai sensi dell'art. 13 della legge 29 febbraio 1980, n. 31 e che la reversale d'incasso emessa dall'Istituto interessato, essendo un atto di amministrazione interna di tale Istituto che non fuoriesce dalla sua sfera giuridica, è soggetta all'imposta di bollo solo in caso d'uso, giusta il combinato disposto degli artt. 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e 50 dell'allegata tariffa, parte II (entrambi nel testo modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955).


Nota n. 301399 del 25 luglio 1983 Dir. TT.AA.

Bollo - Art. 6, Tabella B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 come sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 - Pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva - Quietanza separata - Esenzione - Condizioni - Tabella, Allegato B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

A differenza, quindi, di quanto era disposto dal previgente testo del citato art. 6 della Tabella B, la nuova formulazione amplia il campo d'applicazione del beneficio tributario estendendolo a tutti quei documenti compresi nei richiamati artt. 19 e 20 della Tariffa A - emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva (e, quindi, anche se emessi separatamente dal documento contenente l'addebito di Iva) subordinatamente all'osservanza della condizione, ricorrendone i presupposti, statuita dal secondo comma del ripetuto art. 6 Tabella.


Circ. n. 00/7698 del 13 aprile 1973 Dir. mon.

Quesiti sull'applicazione dell'imposta di bollo - Artt. 2, 3 e 12, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

Si precisa che su fatture sulle quali non risulti evidenziata l'I.V.A. e che superino l'importo di lire 10.000, la quietanza apposta comporta l'applicazione dell'imposta di bollo in lire 100.
In relazione, poi, agli altri quesiti si fa presente:
1) l'apposizione del bollo sugli ordinativi di pagamento va sempre operata sia se il creditore riscuota direttamente e sia se la riscossione avvenga mediante gli altri mezzi consentiti (c/c postale, vaglia cambiario, ecc.);
2) qualora la fattura sia già stata assoggettata a bollo, non va nuovamente applicato il bollo sul corrispondente ordinativo di pagamento;
3) a suo tempo, in applicazione della L. 334/59 concernente l'arrotondamento, il Ministero del Tesoro - Rag. gen. - suggerì che le differenze fra l'importo netto finale dei titoli di spesa ed il medesimo importo arrotondato alle 5 lire, fossero portate in aumento o diminuzione -
a seconda che tali differenze risultassero negative o positive - della ritenuta per ricchezza mobile, od, in assenza di questa, della ritenuta per il bollo, sempreché queste fossero esposte nelle liquidazioni.
Poiché in materia di arrotondamenti nulla risulta innovato, si continuerà ad operare come per il passato indicando a parte l'arrotondamento nel caso in cui non vi siano le imposte cui aggiungerlo o detrarlo.


Ris. n. 415806 del 24 aprile 1973 Dir. TT. AA.

Autofatture I.V.A. - Art. 2, Tar. All. A e Tab. All. B), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

Ciò premesso, si dichiara che la copia suddetta, la quale deve recare l'annotazione dell'esonero in luogo dell'ammontare dell'I.V.A. (v. art. 32 citato), va assoggettata al tributo di bollo nella misura fissa di lire 100 con le modalità e alle condizioni previste dall'art. 19 della sopracitata tariffa, non trovando applicazione nella fattispecie l'art. 6 della tab. allegata al suddetto D.P.R. n. 642, il quale consente l'esenzione da tale tributo di bollo solo per le fatture ed equivalenti documenti con i quali viene addebitata l'I.V.A.

Il Forum del Governo Locale © Piscino.it Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000


Eugenio PISCINO - Copyright© 1998-2013 - All rights reserved
Xhtml validato  CSS validato