| T O P I C R E V I E W |
| Matteik |
Posted - 07/04/2009 : 15:59:33 Il nostro ente deve accertare una società in accomandita semplice per omesso versamento della TARSU anno 2004. Nel corso del 2006 la società è stata chiusa. Oggi come devo comportarmi per recuperare l'imposta evasa? Nei confronti di chi devo emettere l'avviso di accertamento? Grazie e complimenti. |
| 2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Matteik |
Posted - 07/04/2009 : 21:26:28 Grazie "bitetto". Mi sono collegato al sito prima di cena ed ho visto la tua interessantissima sentenza. Grazie ancora. |
| bitetto |
Posted - 07/04/2009 : 18:25:43 Ti riporto una recente sentenza della Corte di Cassazione sull'argomento ed un commento.
Saluti
A. Albanese
Corte di cassazione - Sezione tributaria - Sentenza 26 settembre-20 ottobre 2008 n. 25472
(Presidente: Prestipino; Relatore: Botta; Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle entrate contro ...)
Svolgimento del processo
La controversia concerne l'impugnazione di cartella di pagamento relativa all'imposta integrativa dovuta a seguito del condono ex Legge n. 413 del 1991 contestata perché notificata successivamente alla scadenza del termine decadenziale. Il ricorso era rigettato in primo grado, ma in appello, con la sentenza in epigrafe, la cartella era annullata, in quanto, stante la cancellazione della società, la notifica non avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti del liquidatore. Avverso tale sentenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate propongono ricorso con unico motivo. La società contribuente non si è costituita.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, l'amministrazione denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 articoli 58 e 60 e articolo 149 c.p.c., e articolo 2456 c.c., e, in subordine, articolo 81 c.p.c., in quanto «la cancellazione di una società non produce effetti verso i terzi creditori anteriori ancora sussistenti», con la conseguente persistente legittimazione del liquidatore a ricevere gli atti pur dopo il provvedimento di cancellazione. Il ricorso, tenuto conto che nella specie deve farsi riferimento all'articolo 2456 c.c., nel testo applicabile ratione temporis, è manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui «la cancellazione della società dal registro delle imprese non determina la sua estinzione, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali. Ne deriva che legittimamente l'amministrazione finanziaria, in relazione ad un rapporto tributario passibile di accertamento, fa valere la pretesa fiscale direttamente nei confronti della società e notifica l'avviso di accertamento al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione, permanendo in quest'ultimo, per i rapporti non definiti o rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale» (Cass. n. 14147/2003). Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M. La Corte Suprema di cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.
COMMENTO:
Cancellazione della società con effetti fiscali limitati Valide le notifiche tributarie, per i debiti pregressi, al legale rappresentante pro tempore La cancellazione di una società dal Registro delle imprese non determina la sua estinzione, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali. E' pertanto legittima la notificazione di un avviso di accertamento, riguardante la società medesima, al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione, poiché in capo a quest'ultimo permane, per i rapporti non definiti o rimasti sospesi, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale. Questo, in breve, il principio desumibile dalla recente sentenza della Corte di cassazione n. 25472 dello scorso 20 ottobre.
La vicenda Una società impugnava la cartella di pagamento riguardante l'imposta integrativa da essa dovuta a seguito del condono di cui alla legge 413/1991, perché notificata successivamente alla scadenza del termine decennale. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, mentre in appello la Commissione tributaria regionale del Piemonte annullava la cartella ritenendo che, in ragione dell'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese, la notifica dell'atto tributario non avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti del liquidatore. La parte pubblica proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di seconde cure.
Il giudizio davanti alla Cassazione Davanti ai giudici di legittimità veniva sollevato un unico motivo di ricorso, denunciandosi la violazione, tra le altre, delle norme in tema di notifiche di atti tributari (di cui, nello specifico, agli articoli 58 e 60 del Dpr 600/1973) in relazione al disposto dell'articolo 2456 del Codice civile nel testo vigente all'epoca dei fatti. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, veniva rilevato che, ai sensi della richiamata norma codicistica, la cancellazione di una società non produce effetti verso i terzi creditori anteriori ancora sussistenti, con la conseguente persistente legittimazione del liquidatore a ricevere gli atti anche dopo il provvedimento di cancellazione.
La censura è stata accolta dalla Cassazione, con la sentenza 25472/2008. Secondo la Corte, in base all'articolo 2456(1) del Codice civile vigente ratione temporis (il cui secondo comma prevedeva che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, "i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci,... e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi"), la cancellazione della società dal Registro delle imprese "non determina la sua estinzione, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali". In tali ipotesi, pertanto, prosegue la sentenza, legittimamente l'Amministrazione finanziaria, in relazione a un rapporto tributario passibile di accertamento, fa valere la pretesa fiscale direttamente nei confronti della società, notificando l'avviso di accertamento al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione "permanendo in quest'ultimo, per i rapporti non definiti o rimasti sospesi, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale".
La sentenza 25472/2008 ribadisce il principio, già in precedenza enunciato dalla Suprema corte, secondo il quale la cancellazione di una società dal Registro delle imprese non determina automaticamente la sua estinzione "che, invece, consegue alla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa fanno capo, ed alla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso" (Cassazione, sentenza 14147/2003).
Viene anche confermato che, in queste ipotesi, la notifica dell'atto tributario è correttamente effettuata alla persona che la rappresentava prima della formale cancellazione: specificamente, nella fase della cancellazione e in quella precedente della liquidazione, i rapporti giuridici riguardanti la società e la relativa rappresentanza sia sostanziale che processuale fanno capo ai liquidatori (come ritenuto, tra le altre, da Cassazione, sentenza 6450/2003).
NOTE Il contenuto dell'articolo 2456 del Codice civile è stato integralmente trasfuso nell'articolo 2495 dello stesso testo normativo, ad opera del decreto legislativo 6/2003, entrato in vigore il 1° gennaio 2004.
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