| T O P I C R E V I E W |
| olienacom |
Posted - 04/03/2009 : 08:44:58 Stiamo attuando la riscossione diretta delle nostre entrate. A seguito di approvazione dell'elenco dei contribuenti tenuti al pagamento della tarsu, provvediamo alla spedizione di semplice invito bonario al pagamento, con allegati bollettini, a determinate scadenze (n.4). Nel caso in cui il contribuente paghi n. 2 rate rispettando la scadenza e n. 2 fuori termine, è legittima l'applicazioner della sanzione del 30% su ritardato pagamento su queste ultime, gradirei anche riferimenti normativi. Grazie |
| 6 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| PaoloGros1958 |
Posted - 04/03/2009 : 13:43:49 Corretto cio' che dice Bitetto ed a riguardo cito a sostegno dell'incertezza tributaria :
"L'avviso di pagamento bonario non è autonomamente impugnabile, non essendo ricompreso nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992." Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con la recente sentenza n. 1791 del 28 gennaio 2005.
Mentre la Cassazione stessa a sezioni unite con sentenza n.16293 del 2007 afferma esattamente il contrario ovvero che l'aviso bonario e' atto singolarmente impugnabile . |
| bitetto |
Posted - 04/03/2009 : 13:13:39 Concordo con Paolo. Peraltro non è pacifico che gli avvisi bonari non possano impugnarsi. Ma è una questione tutto sommato marginale. Saluti A. Albanese |
| PaoloGros1958 |
Posted - 04/03/2009 : 12:30:07 Nel caso parlavo di omessi pagamenti totali. Certo e' che , che ne pensi la commissione tributaria ( peraltro provinviale) , si configura una disparita' di trattamento. Io pago due rate e quindi dimostro la conoscenza , non pago le altre e vengo sanzionato. Non pago nulla , il comune nulla puo' dimostrare , per cui non vengo sanzionato ed il mio pagamento sara' di gran lunga dilazionato nel tempo. Non vi pare che tutto cio' cozzi con il buon senso . Ritengo che in sede deontologica debba esserci una linearita' comportamentale erga omnes proprio perche' la sanzione che applichiamo non e' risarcitoria ma punitiva. Quindi punisco chi paga in parte e premio chi non paga affatto. Ogni funzionario poi si muove come meglio crede ( onestamente non mi sento confortato da sentenze della provinciale quale essa sia ) e questo e' solo il mio modus operandi con assoluto rispetto di altre modalita' operative. |
| miodemo |
Posted - 04/03/2009 : 12:25:41 quote: Originally posted by olienacom
Il pagamento di due rate, su quattro previste, è la prova che il contribuente è venuto a conoscenza della debenza del tributo. Abbiamo in questo senso il conforto di una sentenza favorevole di una commissione tributaria provinciale, a seguito di ricorso presentato da un contribuente a cui era stata irrogata la sanzione del 30% per ritardato versamento tarsu alle prescritte scadenze.
Confermo quanto detto da Paolo. Quello che state facendo assomiglia molto ad un Gia. In regime di Gia non è applicabile la sanzione per tardivo/omesso pagamento. Si tratta di un atto (il gia) bonario e non impugnabile; è solo un invito al pagamento. Solo successivamente, dopo aver emesso la cartella esattoriale, e se questa non viene pagata, verranno applicate dal concessionario le sanzioni. Se invece ti riferisci ad un avviso di accertamento d'ufficio per omessa presentazione e pagamento della Tarsu, in quel contesto irrogherai anche le sanzioni. La procedura che seguite mi sembra scorretta e non supportata dalla norma. Infatti secondo me dovreste procedere con "ufficiali" avvisi di accertamento. ciao |
| olienacom |
Posted - 04/03/2009 : 11:31:09 Il pagamento di due rate, su quattro previste, è la prova che il contribuente è venuto a conoscenza della debenza del tributo. Abbiamo in questo senso il conforto di una sentenza favorevole di una commissione tributaria provinciale, a seguito di ricorso presentato da un contribuente a cui era stata irrogata la sanzione del 30% per ritardato versamento tarsu alle prescritte scadenze. |
| PaoloGros1958 |
Posted - 04/03/2009 : 10:12:35 Non e0 legittimo in quanto gli avvisi bonari in diretta ( ex Gia per la concessionaria) sono un semplice invito al pagamento NON notificato ma spedito a mezzo lettera ordinaria. Ora. cosi' come il concessionario dopo i Gia ( avvisi bonari con rate) , se non pagati inviava IN notifica con RR l'ex cartella esattoriale di pari ed identico importo dei precedenti Gia cosi' in diretta a seguito mancato pagamento dei bonari occorre inviare un sollecito di pari importo delle 4 o 2 rate senza interessi e sanzioni ( il soggetto potrebbe in posta ordinaria non aver mai ricevuto l'atto e spetta a chi sanziona l'onere della prova della avvenuta notificazione) a mezzo raccomandata RR con una scadenza ad esempio di 10 giorni per il pagamento. Solo a seguito mancato pagamento del sollecito si potra' procedere a sanzione l'onesso versamento . |