| T O P I C R E V I E W |
| mariel68 |
Posted - 09/02/2009 : 15:43:12 secondo voi, le pertinenze all'abitazione principale che rientrano nell'agevolazione prima casa, possono essere più di una per abitazione? ed un lastrico solare può rientrare nella categorie catastali delle pertinenze? grazie |
| 10 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| bitetto |
Posted - 13/02/2009 : 09:39:29 La corte di cassazione ha stabilito che l'inutilizzabilità deve avere a riferimento criteri di carattere oggettivo rimanendo privi di rilevanza gli elementi soggettivi relativi alla volontà o meno di servirsi del fabbricato. Ora mentre per gli immobili ad uso abitativo la mancanza di arredi e utenze costituisce elemento oggettivo ostativo alla loro naturale destinazione, per gli immobili di categoria C2 e C6 (non mi porrei il problema dei C7 che in quanto posti auto scoperti non sono tassabili) la mancanza di arredi e utenze in nulla non consentono la loro astratta utilizzabilità. Saluti. A. Albanese |
| SIL |
Posted - 13/02/2009 : 00:29:08 rectius: se pertinenza è funzionale; quindi, tassabile ai fini TARSU, esente ai fini ICI (se previsto dal regolamento locale); se non è pertinenza, e privi di arredi, ecc. ecc. (vedi anche articolo molto approfondito di Famgilia Crstiana n. 53/2008), è intassabie ai fini TARSU ma attratto nella imposizione ICI. Scusate il precedente refuso. |
| SIL |
Posted - 12/02/2009 : 23:59:46 Scusa, ma mi sento di non condividere appieno la tua netta posizione in ordine alla tassabilità della "pertinenza" ai fini TARSU. Se non erro, la norma e la giurisprudenza vanno nella direzione univoca di considerare tassabili quelle superfici che per ragioni soggettive ed oggettive sono "suscettibili" di produre rifiuti. Ora, un locale completamente privo di quegli elementi che presuppongono una pur modesta presenza umana (l'unica in grado di configurare la tesi della suscettibilità a produrre rifiuti) non può essere tassato per la semplice presunzione che sia ascritto alla categoria catastale C2 - C6 o C7. Viceversa, risulta importante, necessarrio e ineludibile capire se esso possa costituire o meno pertinenza e quindi essere funzionale alla abitazione principale, in modo da essere attratto nella sfera di imposizione ai fini TARSU (se non è funzionale) o ICI (se è funzionale), con le agevolazioni ed esenzioni che ne conseguono. Scusami se mi interstardisco su quest'argomento, ma le riflessioni che se ne potrebbero ricavare, costituirebbero un valido supporto alla nostra attività, alle prese con i bizantinismi imperanti. Saluti. |
| bitetto |
Posted - 12/02/2009 : 09:01:23 Non mi porrei, per le pertinenze ai fini Tarsu, il problema di arredi ed utenze. Mentre infatti sono assolutamente necessari per l'oggettiva utilizzazione di un immobile abitativo ad uso residenziale una pertinenza accatastata alle categorie C/2,C/6, C/7 assolve lla propria funzione indipendentemente dalla presenza di arredi o dall'allaccio alle utenze. L'unica possibilità di esonero dalla Tarsu rimane la presenza di problemi strutturali che vanno dichiarati e che, in ogni caso, produrrebbero l'assoggettamento ad ICI |
| SIL |
Posted - 11/02/2009 : 22:51:37 Perfetto, Bitetto. Mi fa piacere che tu abbia posto l'accento sulla TARSU/pertinenze. Nle mio ente, il regolamento consente di indicare fino a 3 le pertinenze dell'abitazione principale, evitando di contingentare la categoria (quindi, se si vuole anche 3 pertinenze classificate C2 o C6 o C7). La famosa esenzione e la constatazione che la pertinenza non debba avere un legame statico con l'abitazione ma un supporto funzionale alla medesima, ha comportato una particolare attenzione da parte dei contribuenti che stanno accaparrandosi quante più pertinenze possibili. Contestualmente alla comunicazione del contribuente, invio al medesimo con raccomandata l'iscrizione d'ufficio nei ruoli TARSU per l'80% della superficie catastale. Diversi contribuenti hanno quindi ritenuto di dover indirizzare all'ufficio TARSU una dichiarazione attestante che la/le pertinenza/e non sono tassabili perché prove di arredi, suppellettili ed allacci alle reti di erogazione dei servizi pubblici (acqua, luce e gas). A questo punto, l'ufficio prende atto della "dichiarazione" ed invita il contribuente a considerare tassabile ai fini ICI la c.d. pertinenza atteso ce la medesima non risulta avere i requisiti per essere "funzionale" all'abitazione principale. Non dico il resto che accade per pudore: ma è possibile andare avanti in tal modo?. Ah, per quest'essercizio proporrò agli ammministratori una modifica regolamentare per rendere certa la definizione di pertinenza sia ai fini ICI che TARSU. Buon lavoro. |
| bitetto |
Posted - 10/02/2009 : 15:22:08 Ovviamente la qualificazione di pertinenza va riconosciuta dall'anno della relativa dichiarazione/comunicazione. Almeno dallo stesso anno dovrà decorrere il pagamento della Tarsu che n caso negativo dovrà essere accertata
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| bitetto |
Posted - 10/02/2009 : 13:43:00 Per quanto riguarda le pertinenze esterne al caseggiato che ospita l'abitazione principale, se non si è provveduto a limitarne il numero con il regolamento (nel mio caso massimo 1) oggi diventa difficile intervenire e comunque inutile nel senso che, se non ho capito male, non è consentito ridurre la portata dell'esenzioni ICI che i contribuenti godevano nell'anno 2008. Per quanto attiene il lastrico solare non capisco il problema atteso che esso viene accatastato senza attribuzione di rendita. Tutt'al più potrebbe interessare quale area fabbricabile ove fosse edificabile ai sensi del P.U.G. del comune. Saluti. A. Albanese |
| MARIELLA |
Posted - 10/02/2009 : 08:36:43 IN MANCANZA DI UNA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE NEL SENSO CHE TI HO ILLUSTRATO LA NORMATIVA DA PRENDERE COME RIFERIMENTO E' QUELLA DETTATA DAL CODICE CIVILE (ART. 817, 818). IL MIO REGOLAMENTO OLTRE AD ESTENDERE I BENEFICI STABILITI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (detrazione ed aliquota) TACE PER IL RESTO. TUTTAVIA I DUBBI CE LI HO PURE IO: SE L'ENTE NON PUO' VERIFICARE IL REQUISITO SOGGETTIVO CHE QUALIFICA UN BENE QUALE PERTINENZA DI UN ALTRO, PUO' VERIFICARE IL REQUISITO OGGETTIVO: UN MAGAZZINO CHE SI TROVA A 100 M DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE CHE UTILITA', ABBELLIMENTO PUO' RECARVI? UN BOX AUTO RECA MOLTA UTILITA' AL PROPRIETARIO MA IN CHE MISURA PUO' RECARLA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE? ERO DELL'IDEA DI APPORTARE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO (VEDI CHE IN ALTRA PARTE DI QUESTO FORUM SI E' DISCUSSO PROPRIO DI QUESTO), MA TUTTO SOMMATO CONCORDO CON CHI MI HA FATTO NOTARE CHE INDIRETTAMENTE CIO' SAREBBE VALSO AD AGGIRARE LE NORME RECENTI SULL'INVARIABILITA' DELLE ALIQUOTE. SE HAI IDEE DIVERSE SUPPORTATE DA NORME CHE NON HO RICHIAMATO TI PREGO DI ESPRIMERLE, PENSO CHE IN MOLTI ABBIANO QUESTO PROBLEMA ANCHE IN RELAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DEL MINOR GETTITO ICI PER ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE CHE VIENE ESTESO AD UN NUMERO ABNORME DI PERTINENZE. |
| mariel68 |
Posted - 09/02/2009 : 21:55:39 il lastrico solare è il terrazzo sopra il palazzo che, in questo caso, invece di essere condominiale è di proprietà del'inquilino dell'ultimo piano. Mi dici in base a quale norma, se te la ricordi a volo, si possono avere più pertinenze? grazie |
| MARIELLA |
Posted - 09/02/2009 : 20:20:23 HO PAURA CHE SE IL TUO REGOLAMENTO NON PREVEDE DEI LIMITI NUMERICI E DI TIPOLOGIA PER QUANTO RIGUARDA LE PERTINENZE LA RISPOSTA SIA SI A TUTTE E DUE LE DOMANDE (XO' CONFESSO CHE IN QUESTO MOMENTO MI SFUGGE COSA SIA UN LASTRICO SOLARE) |
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