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T O P I C    R E V I E W
MASSIMO Posted - 15/12/2008 : 11:19:16
La GM adotta un atto deliberativo con figure esterne "UFFICIO di "STAFF" INCARICO CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI GEOMETRI" stabilendo un trattamento giuridico ed economico previsto per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali corrispondente alla Cat. C p.e. C1 e ad un Geometra per un notevole impegno lavorativo e dopo il normale orario di lavoro gli viene corrisposto un importo di € 5.000 per 13 mensilità.
Ci si chiede:
1)Per tali incarichi è prevista la "specializzazione Universitaria" come presupposto prescindibile come specificato dalla Corte dei Conti Sez. Controllo Lombardia del parere n. 27 del 14/10/2008????
2) Tale atto di GM va comunque trasmesso alla Corte dei Conti entro 30 gg. dalla pubblicazione ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 266/2005, visto che trattasi di somme superiori a 5.000 €??????
Voi come vi regolate??????
Grazie!!!!
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
PaoloGros1958 Posted - 16/12/2008 : 09:44:45
Da cio che scrivi la GC ( e non piu' la GM) avrebbe dovuto adottare la modificazione della dotazione organica se il personale di staff non era previsto.
Tutto sommato in pendenza del Dpcm che dira', tra le altre cose, il limite dipendenti/staff e residenti/staff, non mi pare una idea strabiliante ma comunque:

- la GC delibera la dotazione organica con due staff
- ( identificare "geometri" mi sembra non plausibile , lo staff non deve e non puo' fare compiti gestionali ed occorre salvare almeno la forma)
- il sinaco con proprio decreto nomina fiduciariamente il personale di staff ( senza ricorso a selezione alcuna poiche' i compiti sono assolutamente fiduciari)
- PER COSTORO NON E' PREVISTA LA SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA in quanto personale dipendente a tempo determinato per cui per la figura C1 richiede il solo diploma
-la comunicazione segue il normale iter per il centro dell'impiego e nulla rileva la corte dei conti.
-starei molto attento all'assegno ad personam ex art.90 comma 2 del T.U. 267/2000 il quale limita tale importo al maggior salario accessorio presente nell'ente ( se un vigile che fa i turni , la reperibilita', lo straordianrio e il fondo efficienza prende nel lordo 4.000 € non si potra' assegnare a costoro una somma superiore)
e questo e' o sara' oeggetto di eventuale verifica del revisore e della corte.

Nel contratto individuale di costoro andrebbero ben evidenziati i compiti che nel diritto non possono essere di gestione altrimenti si e' in presenza di un uso elusivo e distorto della norma tanto in auge presso gli enti locali.

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