| T O P I C R E V I E W |
| carrufo |
Posted - 03/12/2008 : 12:10:37 La Commissione tecnica del Ministero dell’Interno, coordinata dal sottosegretario Sen. Davico, ha appena licenziato i testi di riforma delle autonomie locali. Ieri si sono svolte le audizioni delle associazioni degli enti locali per l’analisi dei testi; agli incontri hanno partecipato Anci, Upi, Uncem, Legautonomie, Anpci, Conord. Unanime è stato il consenso espresso dai rappresentanti degli enti locali, sia sul piano tecnico relativo ai contenuti del provvedimento, sia sul metodo seguito dal sottosegretario Davico, sempre aperto al dialogo. Nei prossimi giorni seguiranno i confronti con i singoli ministri di competenza. ---------------------------------------------------------------------- IL NUOVO CODICE DELLE AUTONOMIE Il provvedimento è strutturato in cinque disegni di legge, di cui tre disegni di legge delega. In particolare: - DDL (delega) sulle funzioni fondamentali degli enti locali, di estrema importanza per il raccordo con il federalismo fiscale; - DDL (delega) ordinamentale sulla struttura, l’organizzazione, il funzionamento dell’ente locale. Il decreto legislativo attuativo sostituirà l’attuale testo unico enti locali (Dlgs 267/2000); - DDL (delega) sull’istituzione delle città metropolitane; - DDL (immediatamente precettivo) sull’organizzazione dei piccoli comuni e lo sviluppo dei relativi territori - DDL (immediatamente precettivo) sulla polizia locale, rispondente alle nuove esigenze organizzative sulla sicurezza La commissione tecnica guidata dal sottosegretario all’Interno Davico ha completato i primi quattro testi normativi, rinviando il quinto ad un coordinamento con la strutture di pubblica sicurezza. Analisi della struttura DDL (immediatamente precettivo) sull’organizzazione dei piccoli comuni e lo sviluppo dei relativi territori Ambito di riferimento Per piccoli comuni, secondo il disegno di legge, si intendono i comuni con popolazione residente inferiore a cinque mila abitanti. Obiettivo La norma si pone l’obiettivo di introdurre semplificazioni procedurali ed organizzative, oltreché incentivi fiscali per la popolazione di riferimento, nel rispetto dell’autonomia delle regioni. Principali strumenti 1. Saranno promosse, con interventi statali e regionali, iniziative per favorire la gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali nei piccoli comuni, utilizzando le forme giuridiche previste dal Testo Unico enti locali. 2. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi potranno essere affidate, secondo disposizione regolamentare, a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all’ente. 3. Per l’esecuzione degli appalti di lavori pubblici il responsabile del procedimento deve, in ogni caso, essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, secondo la normativa vigente. 4. I documenti contabili relativi alla relazione previsionale e programmatica, al bilancio annuale, al bilancio pluriennale, al rendiconto della gestione sono adottati secondo schemi semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. E’ inoltre facoltativa l’applicazione della contabilità economica, mentre il piano opere pubbliche confluirà nella relazione previsionale e programmatica. Il controllo di gestione puo’ essere svolto in modo semplificato. Terzo mandato ai sindaci In deroga a quanto disposto dal Testo Unico Enti Locali, la nuova norma consente al sindaco lo svolgimento di un terzo mandato consecutivo. Non si tratta quindi dell’eliminazione completa del limite, che rimane in vigore, pur secondo maggiore flessibilità considerate le caratteristiche dei piccoli comuni. In altri termini, mentre in un comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, come pure in un ente provincia, un sindaco puo’ svolgere fino a due mandati consecutivi, in un comune più piccolo il sindaco, puo’ arrivare a svolgere fino a tre mandati elettorali consecutivi. Segretari comunali Tramite emanazione di decreto legislativo sarà razionalizzato il ruolo del segretario comunale nei piccoli comuni. Saranno tenuti seguiti i seguenti criteri: a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a dieci mila abitanti, ferma restando l’attribuzione della funzione di segreteria unificata all’unione di comuni, se costituita. b) riordinare i compiti e le funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede di segreteria unificata; d) attribuire al segretario comunale in servizio presso la sede unificata le funzioni di controllo interno e di gestione e di controllo della regolarità dell’azione amministrativa. Nascite Per promuovere e valorizzare le nascite nei piccoli comuni, sarà previsto che i genitori residenti nei piccoli comuni possano richiedere che la nascita dei figli sia registrata allo stato civile del comune di propria residenza, anche qualora si sia verificata in un altro comune Incentivi fiscali Sono previste agevolazioni sull’ici relativa ad immobili destinati ad attività economiche, sull’imposta di registro per l’acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche, sui trasferimenti di terreni, sono inoltre previsti incentivi sul recupero del patrimonio abitativo, agevolazioni fiscali in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale da un comune con popolazione superiore a cinque mila abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per un decennio, premi a favore di chi insedia l’attività economica in comuni piccoli e di chi rileva immobili abbandonati. DDL (delega) ordinamentale sulla struttura, l’organizzazione, il funzionamento dell’ente locale. Il disegno di legge prevede l’emanazione di un decreto legislativo di riforma delle autonomie locali, che sarà basato, tra l’altro, sui seguenti principi: - Valorizzare le forme associative, la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi dell’esercizio associato delle funzioni; - Prevedere che gli organi di governo comunali e provinciali siano espressione del principio della rappresentanza democratica e perseguano il contenimento della spesa pubblica; - Individuare gli strumenti di garanzia, nel rispetto dei principi di responsabilità politica e amministrativa, degli organi di governo nelle ipotesi di violazione dell’ordinamento; - Potenziare le misure di contrasto alle infiltrazioni ed ai condizionamenti di tipo mafioso negli organi e negli apparati degli enti locali e delle aziende partecipate; - Assicurare disposizioni in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione; - Disciplinare un sistema integrato di garanzie e controlli, al fine di garantire criteri di efficienza, efficacia ed economicità, buon andamento, imparzialità; - Prevedere strumenti di conciliazione preventiva del contenzioso tra gli enti locali; - Prevedere strumenti di partecipazione popolare in forma singola e associata ai processi decisionali amministrativi e di governo degli enti locali - Stabilire criteri in materia di costituzione e partecipazione degli enti locali a società di capitale; - Definire i principi della struttura del bilancio di previsione, del bilancio consolidato e del rendiconto della gestione degli enti locali, in modo da garantire in tutto il territorio la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie ed il consolidamento dei conti pubblici, - Favorire la redazione di bilanci sociali e partecipati, garantendo l’armonizzazione con i sistemi contabili dello Stato e delle regioni; - Definire i principi diretti a garantire l’equilibrio finanziario dei bilanci; - Definire i principi diretti ad assicurare la sana gestione finanziaria; - Definire i principi in materia di revisione economico-finanziaria; - Prevedere nei confronti degli amministratori degli enti locali, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori esterni e dei revisori dei conti, coinvolti in accertati squilibri di bilancio degli enti locali, misure incidenti anche sullo status di amministratore pubblico, sui rapporti di lavoro e di collaborazione, sugli incarichi presso l’ente; - Definire, i principi in materia di indebitamento degli enti locali, di affidamento e svolgimento del servizio di tesoreria; - Prevedere una disciplina del risanamento di province e comuni in stato di dissesto finanziario; - Individuare principi in materia di organizzazione degli uffici e di rapporto di pubblico impiego; - Prevedere la soppressione o l’accorpamento, da parte dello Stato e delle regioni secondo la rispettiva competenza legislativa, degli enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni fondamentali allocate ai comuni, alle province e alle città metropolitane. DDL (delega) sulle funzioni fondamentali degli enti locali Le funzioni fondamentali degli enti locali, saranno riviste sulla base di un decreto legislativo, improntato a garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali, sulla base degli articoli 114, primo e secondo comma, e 117 della Costituzione. L’esercizio delle funzioni fondamentali potrà essere svolto unitariamente o in forma associata, garantendo l’ottimale gestione nonché i livelli essenziali delle prestazioni. Nell’individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, saranno considerate quelle storicamente svolte, nonché quelle preordinate a garantire i servizi essenziali su tutto il territorio nazionale, secondo criteri di razionalizzazione e di adeguatezza. Saranno considerate tra le funzioni fondamentali dei comuni tutte quelle che li connotano come ente di governo di prossimità e tra le funzioni fondamentali delle province quelle che le connotano come enti per il governo di area vasta. Saranno inoltre considerate come funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, secondo il criterio di sussidiarietà, le attività relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione. Il decreto legislativo sarà finalizzato a valorizzare i princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza, di semplificazione, di concentrazione e di differenziazione nella individuazione delle condizioni e modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne l'esercizio unitario da parte del livello di ente locale che favorisca l'ottimale gestione. Particolare cura sarà poi riservata a strumenti che possano garantire il rispetto del principio di integrazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali. DDL (delega) sull’istituzione delle città metropolitane Un decreto legislativo definirà l’ordinamento delle città metropolitane, con l’osservanza dei seguenti criteri. Organi di governo. Sono previsti: 1) una assemblea elettiva, denominata “consiglio metropolitano”, composta da un numero di membri tale da contemperare il rispetto del principio della rappresentanza democratica in relazione alla dimensione demografica dell’ente, con quello del contenimento della spesa pubblica, dotata di autonomia organizzativa e funzionale, con funzioni di indirizzo, controllo politico e amministrativo e con competenze limitate agli atti fondamentali dell’ente; 2) un organo monocratico, denominato “sindaco metropolitano”, eletto direttamente, con funzioni di rappresentanza generale dell’ente, di presidenza dell’organo esecutivo, di esecuzione degli indirizzi dell’assemblea, di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi; 3) un organo collegiale esecutivo, denominato “giunta metropolitana”, composto da un numero di membri proporzionale rispetto all’organo assembleare, nominati dall’organo monocratico su base fiduciaria anche al di fuori dei componenti dell’assemblea, con compiti di proposta ed impulso nei confronti dell’assemblea elettiva e di resoconto sulla propria attività, di collaborazione con l’organo monocratico e competenza generale in ordine all’adozione di tutti gli atti non riservati ad altri organi e con competenza esclusiva in ordine all’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Territori di riferimento: - Le aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli coincidono, salva diversa statuizione della regione, con il territorio delle rispettive province. - Le città metropolitane possono essere istituite, nell’ambito di una regione, nelle aree metropolitane di cui sopra. L’iniziativa spetta, alternativamente, al comune capoluogo, ovvero al trenta per cento dei comuni della provincia che rappresentino il sessanta per cento della relativa popolazione. La proposta di istituzione contiene la perimetrazione della città metropolitana e una proposta di statuto della città metropolitana. - Il territorio della città metropolitana può coincidere con il territorio della relativa provincia; in caso di non coincidenza si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali interessate ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione. - La città metropolitana si articola al suo interno in comuni; il comune capoluogo si articola in municipi. Rapporto con l’ente provincia: L’istituzione della città metropolitana comporta la soppressione della relativa amministrazione provinciale; la città metropolitana acquisisce tutte le funzioni della preesistente provincia, riguardanti il suo territorio, le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite. Referendum: Sulla proposta di istituzione della città metropolitana è indetto un referendum tra tutti i cittadini dell’area compresa nella città metropolitana; il referendum è senza quorum strutturale se il previsto parere della Regione è favorevole; in caso di parere regionale negativo, il quorum strutturale è del trenta per cento. Modalità alternative: Nelle aree metropolitane di cui sopra, in alternativa alla istituzione della città metropolitana, sono individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali. Ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalla regione interessata, tenuto conto delle diverse specificità territoriali. |
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