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 spesa personale e incarichi a soggetti esterni

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T O P I C    R E V I E W
GIA Posted - 24/11/2008 : 15:51:15
IN RELAZIONE ALLA SPESA DEL PERSONALE RELATIVA AL 2008 OCCORRE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE VOCI DI CUI AL CONVERTITO 112 E RAFFRONTARE IL TOTALE CON IL TOTALE DELLA SPESA RELATIVA AL 2007 AFFINCHE' SI POSSA DIRE SE L'ENTE ABBIA O MEO RISPETTATO IL FAMOSO COMMA 557.

NON RIESCO A CAPIRE COME SI INSERISCE IL DISCORSO DEGLI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.

SE HO BEN CAPITO, IL CONTROLLO CHE IL DIRIGENTE DEVE FARE AL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E' IL SEGUENTE:
- ESISTENZA DELLA PROFESSIONALITA' ALL'INTERNO DELL'ENTE;
- TITOLO DI STUDIO ANCHE UNIVERSITARIO;
- ECC ECC.

FATTO QUESTO E' POSSIBILE DARE L'INCARICO? CI SONO LIMITAZIONI DI SPESA PER GLI INCARICHI OPPURE NO? QUAL'E' LA NORMATIVA DI RIFERMENTO?

QUALI SONO I CONTROLLI CHE POTREBBERO FARE I REVISORI?
2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
PaoloGros1958 Posted - 25/11/2008 : 12:21:02
Prima questione:
E’ stata emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica la circolare n. 2/2008 sulle disposizioni della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) in materia di affidamento di incarichi esterni da parte delle Pubbliche amministrazioni.

La nota si occupa anche delle specifiche disposizioni concernenti le Regioni e le Autonomie locali, fornendo chiarimenti in merito al regime delle spese per gli incarichi esterni nonché ai presupposti per l’affidamento degli stessi, chiarimenti che in alcuni casi suscitano perplessità.

In particolare, nell’interpretare la portata applicativa del comma 55 dell’articolo 3 della legge in commento, secondo il quale con il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze”, il Dipartimento precisa che la definizione di tale limite andrebbe effettuata individuando, rispetto alla spesa registrata in un anno base, un tetto “ricavabile dall’attuazione di principi in materia di riduzione delle spese di personale”; il limite massimo, dunque, dovrebbe essere inferiore rispetto alla spesa registrata nell’anno di riferimento.

Tale interpretazione si spinge ben oltre il dettato normativo: la norma infatti prevede espressamente l’obbligo di definire il limite massimo ma non impone alcun obbligo di riduzione della spesa.

D’altronde il legislatore ha definito in maniera puntuale i presupposti che legittimano il ricorso agli incarichi esterni; tali presupposti, che per le autonomie locali si qualificano come principi da dettagliare nel Regolamento, costituiscono essi stessi una implicita ma comunque vincolante limitazione che, evidentemente, il legislatore non ha ritenuto opportuno integrare con ulteriori obblighi di riduzione della spesa.

Il Dipartimento precisa, poi, che nelle disposizioni relative al contenimento delle spese di personale rientrerebbero anche le spese per le collaborazioni in virtù del fatto che il legislatore ad esse “ha dedicato particolare attenzione”.

Appare una interpretazione praeter legem: come noto, infatti, il comma 557 ed il comma 562 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 nel definire, rispettivamente per gli enti sottoposti al patto e per gli enti non sottoposti al patto, i limiti per le spese di personale e per le assunzioni, non fanno riferimento alle spese per collaborazioni.

D’altronde, “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”: quando il legislatore ha voluto includere anche tale tipologia di spesa nelle limitazioni relative alle spese di personale, lo ha fatto espressamente; riprova di ciò ne è il fatto che il comma 198 della legge n. 266/2005, successivamente abrogato dai commi 557 e 562, nell’imporre limitazioni alle spese di personale espressamente precisava che “A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro”.

Infine, per quanto riguarda i requisiti per l’affidamento di incarichi esterni, il Dipartimento dettaglia cosa occorra intendere per “particolare e comprovata specializzazione universitaria”: si rileva che le disposizioni di cui al citato comma 6 dell’articolo 7 del D. lgs n. 165/2001 costituiscono principi per le autonomie locali che, a norma del successivo comma 6 ter, dovranno adeguarvisi in sede regolamentare. Secondo il dettato normativo, quindi, spetta agli Enti articolare, in sede regolamentare, in relazione alle specifiche esigenze organizzative, il livello di specializzazione universitaria richiesta a seconda della tipologia di incarico e coerentemente con i fabbisogni dell’Ente.

Concludendo, quindi, e a margine di tali considerazioni, non può non rilevarsi come attraverso tali interventi interpretativi il Governo inasprisca unilateralmente la portata delle disposizioni di legge, che, in via generale, dovrebbero avere valore di principio, comprimendo l’autonomia degli Enti e di conseguenza, la qualità dell’azione amministrativa.

Seconda questione: Dopo il 112 vengono sotituiti i commi 55 e 56 dell'art.3 della finanziaria 2008.Nell'attuale non occorre programmazione del CC sugli incarichi esterni ( iregolamenti infatti dovrebbero essere rideliberati e modificati) e l'unico vincolo alla spesa sara' l'importo inserito a bilancio per tale scopo che ovviamente il CC avra' deliberato.
Non occorre alcun parere dei revisori ( non e' una funzione del 239 TU)





GIA Posted - 25/11/2008 : 08:57:26
dopo in decreto 112 convertito esiste ancora la programmazione del consiglio comunale sugli incarchi esterni?

su quella programmazione il Collegio dei Revisori e' dovuto a formulare parere sulla proposta di delibera?


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