| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 03/11/2008 : 14:59:25 Se ne sentiva il bisogno, veramente, di un buon articolo sulla Tesoreria mista che entrerà in vigore per tutti gli enti. Mi riferisco all'articolo di Eugenio Piscino su Il Sole 24 Ore di oggi. Sempre complimenti. |
| 1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| PaoloGros1958 |
Posted - 06/11/2008 : 10:08:56 Al riguardo e per notizia evidenzio quanto tutto fosse chiaro allo stesso Ministero sulle tesorerie miste. Dovevano restituire 2000 € di cauzione Sister e dopo loro richiesta un mio esimio collega ha cosi' risposto:
Al Ministero Economia e Finanze Direzione Territoriale Ufficio Entrate Tesoro
Oggetto: sistema di tesoreria unica mista per gli Enti Locali (Comuni); specificazioni.
Facendo seguito alla conversazione telefonica in data odierna con Vs. funzionario; in riferimento anche alla richiesta di restituzione del deposito cauzionale a seguito conclusione “convenzione Sister” in passato stipulata con l’Agenzia del Territorio (Ufficio Tecnico Erariale); premesso che il Sottoscritto svolge funzioni direttive anche presso il Comune di Venaus (TO), Ente dal quale Vi venne rivolta la richiesta di restituzione del deposito stesso (analoga richiesta è stata dal Sottoscritto inoltrata anche per conto di questo Comune); precisato che nel corso di tale conversazione telefonica mi è stato richiesto di fornire delle linee guida che potrete utilizzare nel trasferimento dei fondi a favore dei Comuni, con particolare riferimento all’attuale situazione del regime di Tesoreria Unica Mista in cui ricadono i Comuni; si forniscono sinteticamente le seguenti precisazioni:
Sistema di Tesoreria Unica:
istituito con L. 29.10.1984, n° 720; riguardava la totalità dei Comuni; disponeva che tutte le entrate comunali (tabella A come modificata) dovessero confluire sulle contabilità speciali aperte presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, distinguendo in contabilità fruttifera (entrate proprie) e contabilità infruttifera (le altre entrate, compresi i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato).
Sistema di Tesoreria Unica Mista:
istituita con L. 07.08.1997, n° 279 (cfr. articoli 7 e 8): “il sistema di tesoreria unica di cui sopra, è modificato, per Regioni ed Enti Locali, secondo le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8.”
La graduazione dell’entrata in vigore del sistema di Tesoreria Unica Mista, è stata più volte modificata nel tempo come riassunto di seguito:
dal 01.07.1998, per gli Enti Locali limitatamente ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (L. 27.12.97, n° 449 art. 47);
dal 01.01.1999, per gli Enti Locali limitatamente ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (D. Lgs. 07.08.1997, n° 279 art 8);
dal 01.03.2001, per Province e Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (L. 23.12.2000, n° 388 art. 66);
dal 01.01.2009, per le Regioni a Statuto Speciale e per le Province autonome, per tutti gli Enti Locali di cui al TUEL 267/00, assoggettati al regime di Tesoreria Unica. (art. 77 quater L. 133 del 06.08.2008).
Quindi, a decorrere dal 01.01.2009, tutti i Comuni a prescindere dalla popolazione, rientreranno nel sistema di Tesoreria Unica Mista
Cosa significa essere in regime di Tesoreria Unica Mista, come dispone l’art. 7 della Legge 279/97:
l’articolo 7, è stato in ultimo modificato dall’art. 77 quater della legge di conversione L. 133 del 06.08.2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21.08.2008, del D.L. 112/08; di seguito viene indicato il testo “come modificato” e quindi in vigore dal 21 Agosto 2008: “Le Entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro provenienti direttamente dal Bilancio dello Stato, devono essere versate per le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali, nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato (bankit). Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato, sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano”.
Conseguenze
Tutte le entrate dei Comuni, ad eccezione di quelle sopra indicate, confluiscono nei conti di tesoreria “ordinaria” e fruttiferi, istituiti presso gli Istituti di Credito, Tesorieri Comunali (nel nostro caso, Intesa Sanpaolo spa).
La responsabilità della corretta imputazione ad una contabilità (ordinaria) o speciale (presso bankit), è in capo al Responsabile del Servizio finanziario del comune; la responsabilità del corretto prelievo da una contabilità piuttosto che da un'altra al momento dei pagamenti, è in capo al Tesoriere comunale.
Detto cio’, ritengo che il caso dell’entrata in questione (il riversamento di un deposito cauzionale a seguito della conclusione di un contratto) e che rientra nel regime di Tesoreria mista trattandosi di Comune inferiore a 10.000 abitanti, pur provenendo dal Bilancio dello Stato (come pare di capire), non debba essere da Voi versato in contabilità speciale presso la Banca d’Italia, ma al contrario, debba essere da Voi versato sulla contabilità ordinaria presso Intesa Sanpaolo come da codice IBAN a suo tempo indicatoVi, in quanto: quando tale deposito venne da noi versato, esso venne prelevato dalla contabilità ordinaria presso la Tesoreria Comunale e non dalla contabilità speciale in Banca d’Italia; le casistiche indicate dalla norma riguardano tutti quei trasferimenti dallo Stato verso i Comuni, a titolo di assegnazioni, contributi e quanto altro, dove per “quanto altro” ritengo non possa rientrare la restituzione di un deposito cauzionale, ma “quanto altro” possa essere destinato dallo Stato a favore dei Comuni a titolo di assegnazioni e contributi statali.
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio Finanziario Lombardi Marco
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