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 Corte costituzionale e riduzione di spesa

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T O P I C    R E V I E W
85st Posted - 18/06/2012 : 14:46:14
dal sito civicasrl.it

La Corte Costituzionale ha ribadito che il legislatore può imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti territoriali stabilendo solo limiti "complessivi".

Nella sentenza n. 139/2012, depositata il 4 giugno scorso, i giudici costituzionali hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate da alcune Regioni in riferimento all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010, il quale nel dettare norme per la riduzione dei costi degli apparati amministrativi avrebbe imposto vincoli puntuali alle autonomie territoriali limitando la loro libertà di ripartire le risorse fra i diversi ambiti di spesa.

Per la Corte Costituzionale, al contrario, le norme dell'articolo 6 citato devono essere interpretate nel senso che i tagli non operano direttamente nei confronti delle Regioni ma rappresentano solo disposizioni di principio (ai fini del coordinamento della finanza pubblica) per esse e gli altri enti ed organismi regionali.
Ciò significa che gli enti locali possono decidere autonomamente come operare le riduzioni di spesa, determinando innanzitutto l'impatto complessivo degli effetti dell'articolo 6 calcolato per ogni singola voce sottoposta a taglio (spese per consulenze, organizzazione di mostre e convegni, spese di rappresentanza, formazione emissioni).

FONTE: IL SOLE 24 ORE
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
85st Posted - 18/06/2012 : 14:48:43
L'interpretazione dell'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 contenuta nella sentenza costituzionale n. 139/2012, impone agli enti locali di regolamentare l'uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti in modo da rispettare i vincoli generali di risparmio, senza essere soggetti a vincoli specifici.

Come si ricava dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012, il dipendente deve recuperare tutti i costi effettivamente sostenuti, con riferimento a parametri improntati a criteri di ragionevolezza. Per tale motivo si ritiene superata la tesi contenuta nelle delibere n. 8/2011 e n. 21/2011 che ammetteva solo forme di indennizzo ed in pratica impediva l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio anche in assenza di mezzi pubblici o quando il loro utilizzo comportava costi superiori e tempi più lunghi di rientro in servizio.

Dalla lettura del comma 12 dell'articolo 6 in commento si evince che le Regioni possono stabilire il tetto massimo dei risparmi di spesa che intendono conseguire e che, nel limite del rispetto di quest'ultimo, possono discrezionalmente rimodulare le percentuali di riduzione sia della spesa per l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti sia di tutte le altre spese contemplate dall'articolo 6. Tale principio può essere esteso agli enti locali.

FONTE: IL SOLE 24 ORE

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