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T O P I C    R E V I E W
85st Posted - 11/06/2012 : 21:51:22
dal sito www.ancitel.it


DOMANDA:
In merito alla normativa sulla tesoreria unica di cui all'art. 35 del D.L. n. 1/2012 come convertito nella L. n. 27/2012, e alla relativa circolare attuativa 24/03/2012, n. 11 si chiede quanto segue: - Se tutti i pagamenti provenienti da Enti pubblici debbano essere imputati nel sottoconto infruttifero presso la Banca d'Italia o se talune fattispecie sfuggono a questa divisione, quindi se la discriminante ai fini dell'imputazione al conto fruttifero o infruttifero è la qualità di ente pubblico sottoposto al regime di tesoreria unica del versante o se in alcuni casi rileva la natura del versamento, in particolare si chiede se debba essere imputato al conto infruttifero il rimborso di spese di notifica, rimborsi da parte di enti in convenzione con il comune (ad esempio una convenzione per la gestione associata della Polizia Locale, convenzione di segreteria comunale e tutti i casi in cui il Comune, in quanto capofila di una convenzione, provvede a sostenere tutte le spese salvo rimborso delle rispettive quote da parte degli altri enti partecipanti) e riversamenti, direttamente da ente ad ente, di imposte erroneamente versate da parte dei contribuenti ad altri enti pubblici. Quanto ai versamenti da effettuare a favore di enti pubblici sottoposti alla normativa sulla tesoreria unica (tabelle A e B allegate alla L. 29/10/1984 n. 720) se debbano essere tutti effettuati a valere sul conto che il beneficiario detiene presso la Banca d'Italia (sottoconto infruttifero) mediante giroconti, nonostante il beneficiario chieda espressamente di versare la somma in altro modo, ad esempio sul conto corrente postale, per motivi di gestione interna. - Inoltre, a fronte di bonifici che continuano a pervenire nel conto di tesoreria da altri enti pubblici soggetti a tesoreria unica, si chiede se il tesoriere debba agire autonomamente nell'imputazione delle somme al sottoconto fruttifero o infruttifero, oppure, se, come ci viene chiesto dal tesoriere medesimo, debba essere il Comune ad impartire le disposizioni in merito. - Infine si chiede se i pagamenti ad enti del settore pubblico non inclusi nelle tabelle A e B sopra richiamate (ad es. l'ARPAV) possano essere effettuati senza obbligo di giroconto.


RISPOSTA:
Con l'articolo 35 del D.L. 1/2012, è stata sospesa fino al 2014 il regime di Tesoreria Unica previsto dall'articolo 7 del D.lgs. 279/1997; fino al 31/12/2014, gli enti applicheranno il regime previsto dall'articolo 1, della legge 720/1984. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 della legge 720/1984, le entrate proprie costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovraccanoni, indennizzi o altri introiti provenienti dal settore privato devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate devono confluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Pertanto, non tutti i pagamenti provenienti da enti pubblici devono confluire nel sottoconto infruttifero; ma solo quelli provenienti direttamente o indirettamente dallo Stato. Ne consegue che il rimborso delle spese di notifica, proveniente da enti convenzionati e gli altri casi citati nel quesito debbono confluire nel conto fruttifero essendo entrate proprie del Comune. I pagamenti che effettua il Comune a beneficio di soggetti sottoposti al sistema di tesoreria unica, debbono essere effettuati tramite giro conto. Si ritiene, in ogni caso, che sia il Comune che deve disporre se le somme introitate debbano essere imputate al conto fruttifero o a quello infruttifero. A seguito dell'entrata in vigore dell¿articolo 35 del D.L.1/2012, tutti i pagamenti a favore di enti od organismi pubblici, soggetti a questo regime, vanno effettuati con giro conto Banca d'Italia. Da questo obbligo sono esclusi i soggetti non inclusi nelle tabelle A e B.

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