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T O P I C R E V I E W
piscino
Posted - 01/09/2011 : 22:11:27 L’Ancrel –Club dei Revisori dopo la consultazione degli associati formula le seguenti proposte di emendamento all’art.16, comma 11, prima parte del d.l.138/2011, che prevede l’estrazione a sorte per la nomina dei revisori. La maggioranza degli associati ritiene preferibile l’ipotesi n.1. Il Presidente
ESTRAZIONE DEI REVISORI ART.16, COMMA 11 DEL DECRETO LEGE13/8/2011 N.138 Si ritiene, in via preliminare, che la norma debba essere stralciata per essere inclusa nel disegno di legge sul codice delle autonomie al fine di dettare una riforma organica dell’organo di revisione negli enti locali e dei controlli in generale. L’estrazione sottrae a un organo elettivo qualsiasi autonomia nelle nomine e affida alla sorte la scelta di chi deve adempiere la delicata e complessa funzione del controllo di regolarità amministrativa e contabile e di controllo collaborativo. Proposte di modifica della prima parte del comma 11
ipotesi 1 “ A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i revisori dei conti sono nominati dall’organo consiliare con la maggioranza del 75%, sulla base di un elenco di tre nominativi nel caso di revisore unico e di nove nel caso di Collegio fornito dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.” Tale modifica evita l’estrazione a sorte che premierebbe i fortunati, assicura il coinvolgimento della minoranza consiliare, concede la possibilità alla Corte di scegliere dall’elenco i revisori più qualificati in relazione all’importanza dell’ente e di ripartire equamente le segnalazioni fra gli iscritti.
Ipotesi 2 “ A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i revisori dei conti sono nominati, su richiesta dell’ente, dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sulla base di un elenco tenuto dalla stessa, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.” Tale modifica, toglie ogni autonomia al Consiglio, ma è preferibile all’estrazione a sorte, concede inoltre la possibilità alla Corte di scegliere dall’elenco i revisori meglio qualificati in relazione all’importanza dell’ente e di ripartire equamente le segnalazioni fra gli iscritti.
Nella deprecabile ipotesi che non siano accolti lo stralcio, l’ipotesi 1 che ha raccolto l’adesione della maggioranza degli associati o l’ipotesi 2, occorre almeno apportare le seguenti modifiche “formali” all’attuale comma. a) Modifiche formali all’attuale prima parte del comma 11: a)sostituire il termine “collegio” con organo di revisione b)togliere “ a livello provinciale” o sostituirlo con “ a livello regionale” ( vedi art.14,comma 1, lettera e) c)sostituire “Comuni”, con “ enti locali” d) stabilire chi tiene l’elenco.
Antonino Borghi Presidente Ancrel- Club dei revisori