Nota: E' necessario essere registrati per postare un messaggio. Per registrarti, clicca qui. La registrazione e' gratuita!
T O P I C R E V I E W
vincenti
Posted - 26/05/2011 : 13:18:05C. Conti, sez. reg. controllo per la Basilicata, parere17/5/2011 n. 28 - Non sussiste un obbligo per il Comune di assumere a carico del proprio bilancio i debiti societari della società partecipata insoddisfatti all’esito della procedura di liquidazione
Non sussiste un obbligo per il Comune di assumere a carico del proprio bilancio i debiti societari rimasti insoddisfatti all’esito della procedura di liquidazione. Sussistendone le condizioni, infatti, spetta di regola al creditore agire affinché il Comune sia chiamato a rispondere dei debiti della società partecipata. Ciò, ovviamente vale anche per la particolare responsabilità che gli artt. 2497, 2497-****ies e 2497-septies C.C. hanno previsto per talune deviazioni riconducibili al (diverso) fenomeno delle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di altre società.
D’altra parte, pur non ricorrendo alcuna obbligatorietà, non si può astrattamente escludere che il Comune possa deliberare l’accollo di detti debiti.