| T O P I C R E V I E W |
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Posted - 22/02/2011 : 13:40:43 TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 10 febbraio 2011, n. 251: deposito della relazione ei revisori dei conti per l’approvazione del rendiconto di gestione
È legittima la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del rendiconto di gestione, nel caso in cui il relativo atto di proposta, secondo quanto prescritto dal regolamento di contabilità, sia stato messo a disposizione dei consiglieri venti giorni prima della seduta del consiglio comunale, anche se la relazione dei revisori dei conti sia stata depositata solamente quattro giorni prima della seduta. Invero, l’assunto circa la necessità che la relazione dei revisori dei conti debba essere depositata in uno con la proposta di rendiconto e nei termini fissati per quest’ultimo documento, non trova fondamento in alcuna norma di legge o di regolamento, con la conseguenza che non può desumersi da tale omissione violazione delle norme in materia o vulnus del diritto e delle prerogative dei consiglieri |
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