| T O P I C R E V I E W |
| 85st |
Posted - 01/01/2011 : 09:14:55 Trovato su internet (Delfino). Nel rispondere con Delibera n. 1072/2010/PAR ad una richiesta di parere concernente l’esatta portata interpretativa, in punto di applicazione, della disposizione contenuta nell’art. 6, comma 3, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia ha evidenziato che, qualora la portata applicativa della suddetta disposizione fosse estesa a tutti i livelli di governo (inclusi gli EE.LL.), la stessa “potrebbe suscitare rilievi critici di illegittimità costituzionale ”. Tra le argomentazioni a fondamento di tale assunto, afferma il Collegio, “si può addurre il rilievo che la previsione da parte dell’articolo di che trattasi, inserito in una fonte primaria statale, di un limite percentuale all’entità di specifiche voci di spesa, si tradurrebbe in una disposizione recante una disciplina puntuale in una materia di competenza concorrente, comportando uno straripamento dei poteri nella sfera intestata per disposizione costituzionale alla potestà legislativa delle Regioni. Trasponendo le coordinate costituzionali tracciate dal nuovo art. 117, Cost., alla norma che ci occupa, dal solo tenore letterale della stessa emerge come la fissazione di un vincolo puntuale, quale riduzione automatica del 10% di singole voci di spesa, come le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni a determinati organi collegiali, con conseguente ricaduta sui bilanci di tutti i centri di spesa, comprese le regioni e gli enti territoriali locali, non possa tradursi in un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell’anzidetta disposizione costituzionale. Per ovviare ai profili di incostituzionalità che potrebbero tacciare il disposto de quo, il legislatore stesso ha ristretto il suo ambito soggettivo di operatività con il successivo comma 20 dell’articolo da ultimo citato, a tenore del quale viene sancita la non applicazione in via diretta di quest’ultimo alle regioni, alle province autonome ed agli enti del Servizio Sanitario Nazionale; al contrario, le disposizioni di detto articolo assurgono nei confronti dei predetti enti a previsioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. (…) Ad una attenta lettura del combinato disposto di cui ai commi 3 e 20 dell’art. 6 del d.l. n. 78/2010, tuttavia, non rientrano tra le esclusioni fissate dal comma da ultimo citato gli enti locali, cioè a dire le Province e i Comuni. Ne risulta che tali enti resterebbero assoggettati al regime vincolistico della spesa per gli emolumenti corrisposti agli organi collegiali, nei termini meglio precisati dal summenzionato comma 3. Manca, infatti, un riferimento testuale agli enti locali da parte del comma 20 dell’art. 6 del d.l. n. 78/2010, che circoscrive la portata applicativa soggettiva di tutto l’articolo, compreso quindi anche il comma 3, così come precedentemente previsto dal comma 64 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che aveva delimitato l’ambito applicativo di cui al comma 58 in punto di riduzione delle indennità, compensi, gettoni e retribuzioni, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 ”. |
|
|